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07.06.2022
CVFacile.com - Diritto di recesso e obbligo d‘informazione precontrattuale nei servizi acquistati online
Un nuovo provvedimento dell’AGCM sanziona una ditta con sede ad Hong Kong per pratica commerciale scorretta e violazione dei diritti dei consumatori negli acquisti online: la ditta offriva tramite apposita piattaforma la possibilità di creare online il proprio curriculum vitae personalizzato, senza però fornire chiare informazioni sulle caratteristiche del servizio, violando così i diritti dei consumatori.
Nel caso di specie – una ditta Hong Kong è stata protagonista di pratiche commerciali scorrette e violazione dei diritti dei consumatori – l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto che le modalità di conclusione del contratto non fossero idonee a rendere consapevole il consumatore del fatto che non stesse acquistando un servizio a pagamento con esecuzione istantanea, bensì stava stipulando un abbonamento con rinnovo automatico. Inoltre non venivano fornite chiare informazioni sul diritto di recedere dal contratto. Le affermazioni rese dal professionista nelle pagine iniziali inducevano il consumatore a ritenere che stesse acquistando un servizio una tantum ad un costo contenuto, mentre in realtà si stava stipulando un abbonamento a rinnovo automatico con una spesa mensile molto più elevata.
L’aspetto del rinnovo automatico era, infatti, rinvenibile solo nelle “condizioni generali di contratto” redatte esclusivamente in inglese e posto in calce alla pagina in un link che il consumatore solo eventualmente era portato a leggere.
A tal proposito l’Autorità ha sottolineato come l’inserimento nelle sole condizioni generali di contratto delle indicazioni relative a elementi essenziali dell’offerta pubblicizzata non è idoneo ad assicurare una chiara ed evidente informativa agli utenti in quanto, affinché tale informazione sia funzionale allo scopo, dovrebbe essere resa dal professionista nelle pagine di necessaria consultazione prima dell’effettuazione della scelta di consumo”*. Le modalità seguite dal venditore nel caso in questione sono dunque state ritenute idonee a indurre i consumatori ad una scelta commerciale che non avrebbero altrimenti preso e costituiscono pertanto una pratica commerciale scorretta.
Né nelle condizioni generali di contratto, né in alcuna altra sezione del sito internet venivano indicate informazioni sul diritto di recesso entro 14 giorni dalla stipulazione del contratto. La mancata informativa sul diritto di recesso costituisce altresì una grave violazione dei diritti dei consumatori e non può certamente considerarsi sanata dalla previsione di un rimborso in caso di annullamento entro 7 giorni dall’acquisto del servizio.
Nel suo provvedimento, l’Autorità ricorda, infine, come negli acquisti effettuati da “consumatori” il foro competente al fine di instaurare una causa giudiziale nei confronti del professionista è sempre quello di residenza del consumatore (c.d. foro del consumatore).
Il testo del provvedimento è consultabile sul sito dell’AGCM al seguente link:
https://agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2022/20-22.pdf*
Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori, sulla piattaforma ODR o altri mezzi di ricorso è possibile contattare il Centro Europeo Consumatori Italia ed il punto di contatto ODR Italia:
sede di Bolzano: info@euroconsumatori.org, odr.greggio@ecc-netitalia.it
sede di Roma: info@ecc-netitalia.it, odr@ecc-netitalia.it
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