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08.06.2023
In viaggio in treno: Cosa cambia con il nuovo regolamento per i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario?
Il Regolamento (UE) 2021/782 entra in vigore il 7 giugno. Sostituisce il Regolamento (UE) 2007/1371 e disciplina i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. In particolare, questa nuova legislazione europea mira a creare maggiore chiarezza e quindi a evitare incertezze giuridiche. Il Centro europeo Consumatori (CEC) ha confrontato i due regolamenti e illustra di seguito le innovazioni che hanno attirato particolarmente l'attenzione dei consulenti legali del CEC.
Ecco di seguito una breve panoramica:
Rimborso del costo del biglietto e prosecuzione del viaggio:
I passeggeri continuano ad avere il diritto di ottenere il rimborso o, alternativamente, il proseguimento del viaggio in caso di ritardi e cancellazioni. Il vettore deve garantire che il proseguimento del viaggio avvenga il più rapidamente possibile.NOVITÀ: il nuovo regolamento approfondisce questo punto e sottolinea ancora una volta il principio secondo cui i passeggeri non devono sostenere costi aggiuntivi.
Se il vettore non si è già dichiarato d’accordo prima, è previsto un limite di tempo di 100 minuti, allo scadere del quale i passeggeri hanno il diritto di effettuare il viaggio successivo anche con un altro fornitore di trasporto pubblico (treno, autobus o pullman) e di richiedere indietro i costi sostenuti.
Risarcimento
I passeggeri continuano ad avere diritto a un risarcimento per i ritardi di 60 minuti o più.NOVITÀ: In precedenza, tale indennizzo era dovuto indipendentemente dalle circostanze che lo avevano determinato. Da un lato, ciò consentiva, a differenza di quanto accade ad esempio nel traffico aereo, che il vettore non potesse mai escludere tale risarcimento, ma dall'altro comportava incertezze legali e conflitti nella rivendicazione dei diritti, in particolare nella gestione stragiudiziale dei reclami come, ad esempio, per quelli riguardanti cancellazioni e ritardi dovuti a scioperi.
Con il nuovo regolamento, il legislatore europeo ha fatto chiarezza e ha menzionato esplicitamente le circostanze che non obbligano il vettore al risarcimento. Tra queste figurano le condizioni meteorologiche estreme, le gravi calamità naturali e le gravi crisi sanitarie, nonché la colpa del passeggero e il comportamento di terzi.
Gli scioperi del personale sono esplicitamente esclusi dall’elenco delle circostanze che esonerano il vettore dal risarcimento. Di conseguenza, in questi casi, il vettore resta tenuto a pagare il risarcimento.
Assistenza
In caso di ritardo di 60 minuti o più, i passeggeri hanno diritto all'assistenza sotto forma di pasti, bevande e, se necessario, sistemazione in hotel.NOVITÀ: a differenza del regolamento del 2007, la durata della sistemazione in albergo è limitata a un massimo di tre notti se il ritardo o la cancellazione sono dovuti a cause di forza maggiore.
Biglietti cumulativi
Si tratta di viaggi che comprendono una o più coincidenze acquistate nell'ambito di un'unica prenotazione.NOVITÀ: Mentre in precedenza non era chiaro in che misura tali biglietti cumulativi sarebbero stati inclusi nel calcolo del rimborso, del proseguimento del viaggio e dell'indennizzo per ritardo, il nuovo regolamento stabilisce la regola che, se non diversamente e chiaramente comunicato, per i viaggi con una o più coincidenze, questi biglietti per le successive coincidenze successivi sono considerati biglietti cumulativi e quindi devono essere automaticamente inclusi nel calcolo della richiesta di indennizzo.
Una nuova aggiunta riguarda anche i venditori di biglietti o i tour operator. Se questi fornitori combinano più biglietti con un unico contratto, possono essere ritenuti responsabili del rimborso dell'importo totale pagato oltre a un risarcimento.
Mentre i punti sopra elencati non introducono nulla di nuovo, ma piuttosto approfondiscono norme già esistenti, fornendo quindi un'interpretazione di punti precedentemente controversi, il nuovo regolamento introduce anche alcune disposizioni che prima non esistevano. Ad esempio:
Passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta
La sezione che disciplina questo ambito trova molto più spazio nel nuovo regolamento. Si cerca di facilitare l'accesso al trasporto ferroviario e di agevolare gli spostamenti in treno senza barriere introducendo modifiche, seppur minime:• è esplicitamente prevista la possibilità di avere un accompagnatore personale e un cane da assistenza;
• il termine di preavviso, entro il quale deve essere notificata la necessità di assistenza, è stato ridotto da 48 a 24 ore;
• è stata inserita la possibilità per gli Stati membri di rendere obbligatoria la creazione di sportelli unici per le persone con disabilità o a mobilità ridotta.
Qui il link al testo legislativo
Resta ora da vedere se le modifiche al Regolamento 2021/782 si dimostreranno utili e vantaggiose per i consumatori nella loro applicazione.
Se anche a voi è capitato che qualcosa sia andato storto durante un viaggio in treno, il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC), anche in collaborazione con gli altri CEC della Rete dei Centri Europei Consumatori (ECC-Net), sarà lieto di aiutarvi gratuitamente a trovare una soluzione.
Bolzano, 8 Giugno 2023
Comunicato stampa
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