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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
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22.12.2014

Annullamento del viaggio perché la Farnesina sconsiglia di recarsi in un determinato Paese

 
L'Antitrust sanziona diversi tour operator che non hanno rimborsato in toto i consumatori...
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è recentemente occupata dell'annullamento di alcuni pacchetti turistici in seguito all'invito del Ministero degli Esteri a non recarsi in Egitto a causa delle tensioni politiche e sociali. In quella situazione svariati tour operator italiani non hanno rimborsato l'intero prezzo della vacanza ai consumatori e/o proposto mete alternative alle stesse condizioni di prezzo.

La voglia di viaggiare a volte viene offuscata da notizie riguardanti catastrofi naturali, epidemie, guerre civili o attentati terroristici facendo indugiare molti tra coloro che avevano pianificato lì le proprie ferie. Parecchi riflettono quindi sull'opportunità di intraprendere il viaggio prenotato e pagato: in queste situazioni il consumatore ha o meno la possibilità di risolvere il contratto di viaggio senza pagare la penale di recesso?

Per rispondere a questo quesito bisogna considerare che con un contratto di viaggio il consumatore non si obbliga ad intraprendere la vacanza prenotata ma solamente a pagarla. Dall'altra c’è invece l'obbligo dell'organizzatore di fare in modo che il consumatore possa trarre godimento dalla vacanza prenotata. Il viaggiatore può pertanto recedere gratuitamente da un pacchetto turistico solamente se il viaggio non può essere intrapreso per un motivo che non sia a lui imputabile. Tale può essere un esplicito avviso da parte del Ministero degli Esteri di non recarsi nelle zone in questione. Naturalmente anche la data di partenza gioca un ruolo importante perché l'avviso si riferisce solamente alla situazione attuale. Nel caso di organizzatori esteri è necessario inoltre osservare le informazioni fornite dai rispettivi ministeri degli esteri. In questi casi il Codice del Turismo prevede che il consumatore abbia diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo (o qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo) o alla restituzione di quanto già pagato.

Di questa problematica si è recentemente occupata l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avviando 12 istruttorie nei confronti di 14 tour operator italiani in merito a pacchetti turistici per l'Egitto annullati in seguito alla diffusione ad agosto 2013 di un avviso della Farnesina a non recarsi in quel Paese a causa delle tensioni politiche e sociali. Le contestazioni mosse ai tour operator hanno riguardato il mancato rimborso da parte degli operatori turistici, al momento dell'annullamento del viaggio, dell'intero prezzo corrisposto dai clienti, accompagnato dalla mancata proposta di mete alternative alle stesse condizioni di prezzo. Un secondo profilo attiene alle modalità di promozione di pacchetti turistici tramite i siti internet degli operatori, caratterizzate da rilevanti carenze informative sulle condizioni socio-politiche in cui versava l'Egitto in quel periodo.

A conclusione delle istruttorie l'Autorità Antitrust ha accettato gli impegni di 6 operatori per rimborsare i viaggi in Egitto, a suo tempo annullati. l tour operator si sono vincolati così a restituire ai clienti le somme trattenute a seguito dell'annullamento dei viaggi in Egitto; a informare in futuro, tramite il proprio sito di eventuali controindicazioni per le destinazioni oggetto dei pacchetti turistici pubblicizzati; e infine, a inserire sul sito e nei cataloghi cartacei la previsione del rimborso integrale del prezzo, versato per il pacchetto turistico, in caso di annullamento del viaggio per causa non imputabile al consumatore.

Negli altri casi, l'AGCM ha giudicato una pratica commerciale aggressiva la condotta tenuta dagli operatori che, a seguito dell'annullamento dei viaggi in Egitto, avevano trattenuto parte delle somme versate dai turisti; nonché una pratica commerciale scorretta la mancata informativa - nei siti internet dei tour operator - sullo stato socio-politico di quel Paese, la cui conoscenza è stata considerata essenziale ai fini di una decisione consapevole e avveduta dei consumatori.

Questo il link al comunicato stampa e ai provvedimenti dell'AGCM.

Sul sito internet del Centro Europeo Consumatori è disponibile un opuscolo gratuito sui pacchetti turistici.


Bolzano, 22/12/2014
Comunicato stampa

 

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