Cofinanziato
dall'Unione Europea
Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano

Dieta con conseguenza

L'estate non è poi così lontana: molti desiderano essere belli per la prossima stagione estiva. Questo caso del mese tratta di programmi dimagranti. Una consumatrice ha voluto partecipare ad un programma proposto da un'azienda tedesca dallo slogan accattivante “Voglio renderti sexy!” e a tal ha sottoscritto un abbonamento annuale con una quota mensile da pagare e rinnovo automatico dell'abbonamento. Pur seguendo i consigli sportivi ed alimentari del programma, i risultati non erano quelli sperati. Per questo motivo la consumatrice inviò una disdetta per evitare il rinnovo automatico ma l'azienda continuava ad addebitare sulla carta di credito la quota mensile ed addirittura l'abbonamento venne rinnovato per un altro anno! Non riuscendo a chiarire la situazione con l'azienda, la consumatrice si rivolse al Centro Europeo Consumatori (CEC) di Bolzano. Il CEC inoltrò la pratica ai colleghi del CEC Germania, i quali ricontattarono l'azienda. Il risultato dell'intervento del CEC fu un compromesso: l'abbonamento venne definitivamente cancellato, ma avendo la consumatrice usufruito dei consigli per dimagrire anche dopo la disdetta, l'azienda non volle provvedere al rimborso delle somme addebitate.


Buono senza valore

La scorsa estate un consumatore dall’Islanda s’incamminò dal freddo nord verso il caldo del sud della Sardegna. Per tre settimane girò lungo tutta l’isola e il paesaggio del Mediterraneo lo rinfrancò. Tuttavia proprio la sua voglia di viaggiare lo fece incappare in un contrattempo, perché la prima spiacevole sorpresa fuad una stazione di servizio quando il serbatoio della vettura noleggiata non aveva una capienza sufficiente per unrifornimento da Euro 50,00. Il consumatore dovette bloccare anticipatamente la procedura di rifornimento, sebbene avesse inserito nella colonnina della pompa self-service una banconota da Euro 50,00. Di conseguenza egli pretese il rimborso della differenza di Euro 25,00. Il titolare della stazione di servizio emise un buono benzina, che – a suo dire – avrebbe potuto riscuotere in Sardegna presso ogni stazione di servizio della stessa compagnia petrolifera. Purtroppo non fu così. Altre quattro stazioni di servizio rifiutarono di accettare il buono benzina. Rientrato in patria, inviò un reclamo alla compagnia petrolifera con sede a Roma, la quale si rese disponibile ad estendere la validità del buono per altri sei mesi! Tuttavia il Sig. S. non aveva intenzione di ritornare così presto in Sardegna. Solamente dopo l’intervento del Centro Europeo Consumatori di Bolzano venne raiccreditato al consumatore la somma rimanente a lui spettante.


Derubati in hotel

I signori P dal Belgio avevano prenotato come di consueto la settimana bianca in Altoadige. Arrivati la prima notte in albergo, stanchi ed affamati dal viaggio posavano velocemente le valigie in camera e si recavano subito nella sala al piano terra dell’albergo per la cena. Al ritorno in stanza li aspettava una brutta sopresa: die ladri erano entrati nella stanza e avevano rubato tutti gli oggetti ed i valori che gli stessi avevano riposto in camera, ovvero orologi e portafogli di marca, qualche gioiello, le chiavi della macchina e tutti i documenti. Recatisi immediatamente alla reception per denunciare il fatto, l’albergatore si spogliava di qualsiasi responsabilità. Tornati a casa dopo aver fatto denuncia di furto, i coniugi P si rivolgevano al Centro Europeo Consumatori del Belgio che chiedevano l’intervento del CEC Italia. Nonostante il codice civile preveda che gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo (anche se fino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata), l’albergatore proprio non ne voleva sapere di risarcirli. Allora, con l’assistenza die due Centri Europei, i coniugi P intentavano una Small Claim, ovvero il Procedimento dell’UE per le controversie di modesta entità ed ottenevano così il risarcimento di 2.000 Euro. Per saperne di più sulla small claim:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


A letto con i cimici

La signora austriaca di nome Frida si recava con la propria famiglia nel suo campeggio preferito in Toscana: solo tanta aria pulita e tanto verde attorno alla roulotte che ormai da anni noleggiava! Tuttavia un mattino scoprì di avere puntini rossi su tutto il corpo e capì che era stata vittima di una forte infestazione di cimici, presumibilmente dovuta alla scarsa pulizia delle lenzuola messe a disposizione dalla struttura. Frida andò subito dal medico in loco, dovette dunque ridurre drasticamente i giorni di vacanza e ripartire subito per Vienna, dove si faceva curare dal proprio medico. Per più di un mese portava questi segni fastidiosi di puntura e doveva assumere farmaci. Rivoltasi al Centro Europeo Consumatori Austria, che chiamava in causa il CEC Italia, che contattava a sua volta il campeggio, Frida riotteneva il 75% del prezzo della vacanza, che si era purtroppo rivelata un vero e proprio disagio... ma almeno a lieto fine!


Overbooking in hotel

Una consumatrice italiana ha prenotato tramite agenzia un pacchetto turistico ai Caraibi per lei ed il marito. Arrivati al Resort ai consumatori veniva negato l’accesso all’albergo prenotatoe dunque veniva offerta loro una sistemazione alternativa. Motivazione: i consumatori, nonostante fossero cittadini italiani, eranopartiti da un aeroporto tedesco. Gli stessi dunque rivolgevano le proprie rimostranze al tour operator austriaco e questi offriva loro un risarcimento di 200 Euro per il disagio. Tuttavia, non ritenenendo tale somma adeguata al disagio subito, i consumatori italiani si rivolgevano al Centro Europeo Consumatori Italia – Ufficio di Bolzano, che chiamava in causa il Centro Europeo Consumatori Austria, poichè si trattava di un tour operator austriaco. L’intervento dei colleghi austriaci andava a buon fine e pertanto dopo un ulteriore esame del reclamo, il tour operator offriva ai consumatori un risarcimento di 500 Euro. Il Tour Operator quindi ammetteva che si era trattato di un caso di Overbooking!


Orologio contrafatto su internet

Il Signor K partecipava ad un'asta online su Ebay e si aggiudicava per 150 Euro un orologio di marca. Il pagamento, in favore di un venditore privato in Inghilterrra, veniva effettuato attraverso un noto sistema di pagamento online con sede in Lussemburgo. Qualche giorno dopo il Signor K riceveva il pacchetto con l'orologio. Tuttavia la gioia del Signor K durò poco: da vicino l'orologio non gli sembrava poi così autentico e dunque lo lasciò esaminare da un gioielliere, che effettivamente constatava che si trattava di un prodotto contraffatto dal valore di circa 10 Euro. La delusione fu grande, anche se il venditore continuava a dire dall'Inghilterra che si trattava di un pezzo autentico. Allora il Signor K si rivolgeva al sistema di pagamento utilizzato, che gli prometteva il rimborso dell'importo solo se avesse restituito l'orologio al venditore. Il Signor K rispediva dunque l'orologio, tuttavia il pacchetto si perse durante la spedizione. La società perciò si rifiutava di rimborsargli l'importo. Il Signor K quindi chiedeva aiuto al CEC Italia – Ufficio di Bolzano, che chiamava in causa i colleghi del CEC del Lusemburgo, il cui intervento si rivelò risolutivo: la società acconsentì ad una soluzione amichevole della vicenda e restituì i soldi al Signor K.


Paese diverso – diverso anche il prezzo su internet?

Arriva la primavera e con essa la voglia di fare un po' di shopping. Così il nostro signor L, belga, comincia a navigare nel mare aperto dei negozi online e si sofferma su un portale di vendita italiano. L è un consumatore particolarmente sveglio, perchè dopo aver scelto la giacca da acquistare si ricorda di un particolare importante: all'inizio del suo giro virtuale il sito gli chiedeva di specificare verso quale paese si sarebbe dovuta spedire la merce acquistata. L immette inizialmente „Belgio“ e si accorge che il costo per la giacca è di 137 Euro. Poi immette „Italia“ e si rende conto che la stessa giacca costa 88 Euro. Sentendosi discriminato contatta il Centro Europeo Consumatori belga che ci inoltra il caso. Sebbene, infatti, qualche lieve differenza di prezzo in questi casi possa ancora essere possibile per ragioni definite „oggettive“ dalla giurisprudenza europea, tali costi non possono consistere in così vistose differenze di prezzo. Il CEC quindi contattava l'azienda, che provvedeva a calmierare i prezzi adeguandoli a quanto previsto dalla Direttiva Servizi e dunque al desiderio del signor L.


A bordo col cane

Per la prima volta il Signor M si apprestava a volare con il proprio cagnolino al seguito. Non uno di quei cani che devono purtroppo andare in stiva, ma un cagnolino di piccola taglia, per il quale sarebbero (forse!) bastati un biglietto ed una piccola gabbietta. Il Signor M allora acquista il biglietto per tutta la famiglia al completo: moglie, figlioletto e cane. E visto che riesce a partire leggero, fa anche il check-in online così da guadagnare tempo prima della partenza. Arrivati al gate il personale di terra della compagnia aerea spagnola peró gli comunica che il cagnolino non è autorizzato a partire perchè se si viaggia con i cani non è ammesso fare il check-in online. Il Signor M rimane stupito: „Sì, ma allora perchè il vostro sito me lo fa comunque fare?“ Prontamente ha sporto reclamo alla compagnia con l'aiuto del Centro Europeo Consumatori Italia, chiedendo il rimborso del nuovo biglietto, nonchè di tutte le spese affrontate per ritornare a casa e dover ripartire il giorno seguente con il cagnolino (stavolta senza check-in online!). La compagnia accetta quindi di rimborsargli il biglietto ma non le spese di trasporto affrontate.


Comprato come (non) visto

Un consumatore italiano acquistava, al prezzo di 350 Euro da un sito di vendita tedesco, due parafanghi usati – eppur in ottime condizioni – per la sua macchina. Poiché, però, il prodotto tardava ad arrivare, il consumatore si informava circa la spedizione. L'impresa di spedizione gli comunicava che il prodotto era stato sì spedito, tuttavia che il pacco era stato rispedito al mittente, siccome apparentemente troppo grande. Il consumatore, senza battere ciglio, pagava quindi ulteriori 40 Euro, proprio a causa di tali „sproporzionate“ dimensioni. Al momento della consegna, però, si accorgeva che i parafanghi usati non erano in buone condizioni e che presentavano graffi e ammaccature. Il consumatore, quindi, informava l'azienda di voler recedere dall'acquisto. Nonostante l'azienda gli avesse promesso il rimborso di 350 Euro, questo tardava ad arrivare. Il consumatore, dunque, mai persosi d'animo, contattava il CEC di Bolzano, il quale chiamava in causa il CEC della Germania. In seguito a tale intervento ed in un breve arco di tempo, il consumatore riceveva l'intero importo richiesto.


Scarpe costose e nessuna garanzia

Una consumatrice austriaca ordinava da un venditore online italiano un paio di scarpe al prezzo di 170 Euro. Sei settimane dopo l'avvenuta consegna constatava, però, che la cucitura si era aperta, nonostante non avesse quasi mai messo quelle scarpe. La consumatrice inviava quindi due reclami al venditore, senza ottenere mai risposta. Si è rivolta quindi al CEC austriaco, il quale informava il CEC di Bolzano dei fatti. L'impresa italiana reagiva prontamente al nostro reclamo, chiedendo alla consumatrice di rispedire le scarpe difettose. Una volta giunte all'impresa, alla consumatrice è stato subito rimborsato l'importo corrispondente al prezzo d'acquisto.


Cosa conta come acquisto indispensabile nel caso di smarrimento bagagli?

Quello dei bagagli in aereo è un argomento, oramai, sempre più scottante. Bisogna stare attenti al peso, alla forma, al contenuto. Ma non solo: bisogna anche sperare di ritrovarli all'arrivo! E, non in ultimo, di ritrovarli intatti. Di traumi simili potrebbe raccontare la consumatrice spagnola Patricia, che all'arrivo nel paradiso delle spiagge sarde non ha ritrovato il suo bagaglio e ha riacquistato fino all'ultimo vestito ed accessorio griffato che aveva accuratamente riposto nella valigia smarrita. Qualche giorno dopo la valigia veniva ritrovata e le veniva riconsegnata intatta. Lei, quindi, faceva tempestivamente ricorso alla compagnia chiedendo che le venissero rimborsati tutti i costi affrontati per gli acquisti. Ed è qui che casca l'asino! Le compagnie aeree sono obbligate a coprire solo i costi per gli acquisti davvero indispensabili, come articoli di igiene, indumenti essenziali o farmaci. Insomma, se pensate di rifarvi l'armadio "tanto poi paga la compagnia", rimarrete delusi!


Autonoleggio – riconsegna con problemi

Se coinvolti in un problema con un noleggio auto, spesso i consumatori hanno l'impressione di addentrarsi in un labirinto mobile: dove prima c'era un passaggio, ora si trova un vicolo cieco! È quanto accaduto ad un consumatore spagnolo: egli aveva noleggiato una macchina al fine di godersi con la compagna un romantico soggiorno in costiera amalfitana. Il consumatore spagnolo riconsegnò la vettura nelle stesse condizioni in cui l'aveva ricevuta: nessun nuovo graffio, nessuna ammaccattura nuova. Eppure in Spagna il consumatore notò un addebito sulla propria carta di credito; ovviamente chiese chiarimenti. La risposta fu che aveva causato un danno ai sedili della macchina, bruciandone il tessuto con una sigaretta o un sigaro. Non riuscendo a convincere l'azienda di non aver causato il danno, perché non fumava, il consumatore chiese aiuto al CEC Spagna, il quale inoltrò la pratica al CEC di Bolzano. Il CEC di Bolzano, notò che il caso si riduceva a dimostrare che il consumatore non poteva aver causato il danno; perciò chiese al consumatore di far pervenire un attestato medico da cui risulta che egli non è un fumatore. Detto, fatto: il documento medico allegato al reclamo viene inoltrato alla compagnia di noleggio auto, la quale dopo le opportune verifiche decide di riaccreditare l'importo addebitato al consumatore.


Compensazione per overbooking

A settembre del 2016 ad un consumatore italiano è stato negato il trasporto in aereo dall’Italia al Marocco – nonostante avesse un biglietto valido e fosse arrivato puntuale al check-in – in quanto il volo era in overbooking. Al consumatore è stato offerta dal vettore aereo operativo britannico una compensazione, qualora avesse rinunciato al trasporto. Il consumatore ha accettato questa proposta ed è stato riprotetto su un volo alternativo con scalo a Parigi. Malgrado ciò, non è stata rimborsata la cifra compensativa promessa. Per questo motivo il consumatore si è rivolto al Centro Europeo Consumatori Italia – ufficio di Bolzano, il quale ha inoltrato il caso ai colleghi competenti del Centro Europeo Consumatori britannico. Dopo un primo intervento die colleghi, è stata offerta al consumatore una compensazione di 250 euro. Siccome la distanza del volo in overbooking era compresa tra 1.500 e 3.500 km, al consumatore spettava, secondo il Regolamento dei diritti dei passeggeri dell’Unione europea, un risarcimento pari a 400 euro. Dopo un ulteriore intervento da parte dei colleghi inglesi, il consumatore italiano ha ricevuto, infine, i 400 euro dalla compagnia aerea.