Cofinanziato
dall'Unione Europea
Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
  indietro

22.12.2015

Pacchetti turistici: l'assicurazione obbligatoria sostituisce da gennaio 2016 il fondo di garanzia nazionale

 
Cosa succcede ai viaggiatori, se il tour operator insolvente li lascia - è proprio il caso di dire - a piedi? Nel 1999 venne istituito in Italia un fondo nazionale di garanzia, che ha reso possibile ai viaggiatori, in caso di fallimento o insolvenza di un tour operator italiano, di ottenere prima dell’inizio del viaggio la restituzione dell’intero prezzo ovvero il rientro in patria (senza ulteriori costi). Questo fondo di garanzia nazionale viene sostituito dall’1 gennaio 2016 da un’assicurazione obbligatoria. Ricapitoliamo per voi le modifiche più importanti:
il 18 agosto scorso è entrata in vigore la legge 115/2015 che ha modificato l’art. 51 del Codice del Turismo. Dal 1° gennaio 2016 non sarà più prevista una garanzia statale rispetto ai pacchetti turistici: assicurazioni e garanzie bancarie sostituiranno il sostegno statale e dovranno essere stipulate obbligatoriamente dai tour operators. Così, in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia o del tour operator potranno essere garantiti ai consumatori la restituzione dell’importo versato e il rientro in caso di viaggi all’estero. In ogni caso, per i pacchetti viaggio prenotati prima del 31 dicembre 2015, i consumatori potranno ancora beneficiare del fondo nazionale di garanzia.

L’Unione Europea ha sollecitato l’Italia a recepire le indicazioni provenienti dalla normativa europea e con l’introduzione di suddette assicurazioni private obbligatorie, l’Italia si è allineata a tali indicazioni. Pertanto, non sarà più possibile attingere ad un fondo statale in caso di insolvenza o fallimento di un'agenzia di viaggi ovvero di un tour operator italiano.

La Germania si era già da tempo allineata a tali standard europei prevedendo l'obbligo per il tour operator di rilasciare ai viaggiatori un "buono di garanzia" di viaggio: questo documento viene a sua volta rilasciato da un istituto di credito ovvero da un'assicurazione. Il "buono" garantisce in caso di insolvenza del tour operator restituendo il prezzo ai viaggiatori, ovvero garantenogli il ritorno a casa in caso di viaggi all'estero. L'obbligo di rilascio del "buono di garanzia" non sussiste in capo agli organizzatori di viaggio cd. "occasionali", oppure in capo ad enti pubblici, nè sussiste per i viaggi con durata entro le 24 ore, che non prevedono almeno un pernottamento e costano meno di 75 euro.

Ritornando all'Italia, solo con l'entrata in vigore delle nuove norme potrà valutarsi se si tratta di novità da salutare positivamente o negativamente. In ogni caso è da salutare positivamente l'aspetto riguardante la sicurezza del diritto alla restituzione del prezzo e la probabile accelerazione del processo di restituzione. Tuttavia è probabile aspettarsi che in seguito a tali modifiche il prezzo dei pachetti viaggio potrebbe aumentare. Si teme, cioè, che le agenzie di viaggio e i tour operators possano scaricare i costi sui consumatori, così andando a incidere negativamente su un settore già in crisi come quello del turismo.

Aggiornamento:
Dopo aver prorogato tale termine, a partire dal 1 luglio 2016 è stato abolito definitivamente il Fondo nazionale di garanzia gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT). Tuttavia, per i contratti conclusi prima del 1 Luglio, ed anche se eseguiti successivamente a tale data, la copertura dal rischio di fallimento o insolvenza è coperta ancora da suddetto Fondo.
I rischi di insolvenza e fallimento connessi ai pacchetti acquistati dopo il 1 luglio 2016 devono quindi essere coperti da un'assicurazione o un fondo privato.
Pertanto, le agenzie e gli organizzatori sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa: questi però possono scegliere se stipulare una polizza assicurativa specifica per gli eventi di fallimento o insolvenza, in aggiunta dunque alla già obbligatoria polizza RC, oppure se aderire a fondi gestiti dalle più grandi associazioni di categoria.


Il Centro Europeo Consumatori (CEC) di Bolzano è a disposizione per ulteriori informazioni. Chiamateci al numero 0471/980939 o scriveteci all’indirizzo info@euroconsumatori.org.

Bolzano, 22.12.2015 con aggiornamento al 08-2016
Comunicato stampa

 

  indietro