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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
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17.10.2016

Volo cancellato o in ritardo: che diritti ho?

 
A seguito della sempre maggiore diffusione di enti che promettono ai consumatori cifre esorbitanti a titolo di risarcimento per voli cancellati o in ritardo, a prescindere dalle condizioni in cui si sono verificati tali disservizi, il CEC Italia – ufficio di Bolzano vuole fare un po' di chiarezza.
In caso di volo cancellato o di negato imbarco, il Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede, per i passeggeri in partenza o a destinazione di un aeroporto di uno Stato membro dell'UE (in quest'ultimo caso solo se la compagnia è dell'UE), che la compagnia aerea che ha operato il volo debba riconoscere al passeggero una compensazione pecuniaria da 250 a 600 Euro, a seconda della tratta: 250 Euro per tratte fino a 1.500 km, 400 Euro per tutti i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km; 600 Euro per tutti gli altri voli.
Tuttavia, tale compensazione non spetta qualora siate stati informati della cancellazione:
- almeno due settimane prima della partenza
- tra due settimane e sette giorni prima della partenza, se vi è stato proposto un altro volo in partenza al più presto 2 ore prima dell'ora prevista ovvero con un ritardo all'arrivo inferiore a 4 ore
- meno di 7 giorni prima della partenza, se il volo alternativo proposto giunge a destinazione non prima di due ore rispetto al volo originario ovvero con meno di due ore di ritardo.

La compensazione non spetta neanche se il vettore riesce a dimostrare che la cancellazione del volo sia stata dovuta a circostanze straordinarie che non avrebbe potuto evitare neppure adottando tutte le misure del caso. Attenzione: un problema tecnico non rientra automaticamente nella nozione di «circostanze eccezionali», a meno che detto problema non sia dovuto ad eventi che sfuggono all'effettivo controllo da parte della compagnia.
Siffatte circostanze possono ricorrere, ad esempio, in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza, scioperi o il cd. bird strike.

Il vettore in tali casi deve offrire la riprotezione su un volo alternativo (o altro mezzo di trasporto) oppure il rimborso del biglietto entro 7 giorni qualora il viaggio sia diventato inutile, nonché, ove necessario, il rimborso del biglietto per un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale. Inoltre ai passeggeri è dovuta l'assistenza all'aeroporto: pasti e bevande, sistemazione in albergo con relativo servizio navetta, due telefonate, fax, o messaggi elettronici.

I passeggeri di un volo in ritardo possono far valere i medesimi diritti – con le medesime limitazioni – qualora il ritardo sia superiore alle 3 ore. L’importo della compensazione pecuniaria può essere ridotto del 50% quando il ritardo rimanga inferiore alle 4 ore.
In caso di ritardo, anche la Convenzione di Montreal – applicabile non solo per i viaggi da e verso uno stato membro dell'UE – prevede che il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia, viene previsto che il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

E per i diritti in tema di bagagli smarriti, consegnati in ritardo o danneggiati, vi rimandiamo al nostro prossimo comunicato. Intanto consultate il nostro – rinnovato! - sito internet dove troverete gli approfondimenti per questi argomenti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro Europeo Consumatori di Bolzano all'indirizzo info@euroconsumatori.org o al numero 0471 980939.
 

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