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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
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31.10.2013

I diritti dei passeggeri aerei valgono anche per le compagnie extracomunitarie?

 
Tra le richieste più frequenti che pervengono al Centro Europeo Consumatori di Bolzano vi sono da sempre quelle che riguardano i diritti dei passeggeri aerei. Malintesi e false convinzioni emergono soprattutto quando si è a bordo di un volo di una compagnia extracomunitaria. Quali diritti hanno i consumatori che volano con un vettore svizzero, turco o arabo o rimangono a terra?
Per queste ipotesi è rilevante l'aeroporto di partenza. Il Regolamento comunitario n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei si applica se si tratta di un volo di linea o charter in partenza da un aeroporto di un Paese membro, indipendentemente se la compagnia sia in possesso di una licenza rilasciata in un Paese dell'UE. Se il volo parte invece al di fuori dell'UE, il Regolamento si applica solo se il vettore è in possesso di una licenza comunitaria. Se si tratta ad esempio di un volo di una compagnia aerea americana da Monaco a New York o di una compagnia araba che vola da Bergamo a Casablanca, il Regolamento si applica; non così invece se i voli delle stesse compagnie volano da New York o da Casablanca. Nel caso di un volo di una compagnia aerea svizzera da Roma a Bolzano o il contrario, il Regolamento ed i diritti dei passeggeri si applicano in entrambe le ipotesi.

Quali sono concretamente i diritti dei consumatori in questi casi? Se il volo viene cancellato, il consumatore può prima di tutto scegliere tra il rimborso del biglietto inutilizzato o la riprotezione su un volo alternativo. In questo ultimo caso, se deve aspettare più ore la partenza del volo, ha diritto a ricevere assistenza, ovvero pasti e bevande, telefonate ed e-mail; se il volo parte addirittura il giorno successivo, ha diritto anche alla notte in albergo. In aggiunta a ciò, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria di 250/400/600 Euro (in dipendenza della lunghezza della tratta), a meno che la cancellazione sia avvenuta per una circostanza eccezionale (ad esempio maltempo o sciopero). Gli stessi diritti valgono per i casi di eccessi di prenotazione (c.d. overbooking) e nei casi di ritardo alla destinazione di oltre 3 ore.

I consumatori che partono da un aeroporto comunitario a bordo di un vettore extracomunitario hanno dunque determinati diritti che possono far valere. In tutti i Paesi membri ci sono degli organismi deputati al controllo del rispetto del Regolamento sui diritti dei passeggeri da parte delle compagnie aeree, i c.d. NEB (National Enforcement Bodies). L’organismo responsabile in Italia è l’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC). Se la compagnia aerea non risponde o non risponde in maniera soddisfacente al reclamo del consumatore, i passeggeri possono rivolgersi al NEB, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito della Commissione europea. Per informazioni e aiuto nella compilazione della lettera di reclamo, i consumatori possono rivolgersi direttamente al CEC di Bolzano; le lettere-tipo sono scaricabili (in tedesco, italiano ed inglese).


31/10/2013
Comunicato stampa

 

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