“Ho ricevuto una multa – la devo pagare anche se viene dall'Austria?”. A questa domanda una consulente del Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia – ufficio di Bolzano ha dovuto dare risposta ben quattro volte in una sola giornata.
Prima di tutto bisogna ricordare che ogni sanzione amministrativa giustificata va pagata, indifferentemente se si tratta di una multa italiana o straniera! Quello che ai consumatori interessa sapere è però la situazione relativamente all'esecuzione in Italia. Il CEC ha già informato a proposito del fatto che a marzo 2016 l'Italia ha recepito la decisione quadro 2005/214/GAI sull'applicazione negli Stati Membri dell'Unione Europea del principio di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Concretamente ciò significa che non vi è alcun ostacolo all'eseguibilità delle contravvenzioni estere. Le contravvenzioni saranno innanzitutto riconosciute in Italia e poi potranno anche essere eseguite; in seguito saranno prese tutte le misure idonee a recuperare tale importo dal patrimonio del contravventore, qualora questi risieda ovvero possegga beni o redditi in Italia.
I consumatori pensano poi di non pagare la multa perché spesso la multa arriva “solo” via posta ordinaria (e non con raccomandata). Ma anche in merito alle modalità di notifica da marzo 2016 esistono regole ben precise: i verbali di accertamento di un'autorità di polizia estera devono essere notificati secondo le norme del Paese nel quale è avvenuto l'accertamento. Pertanto per la notifica potrebbe essere sufficiente anche solo la posta ordinaria, come previsto in alcuni Paesi dell'UE!
Gli automobilisti italiani vengono spesso confrontati anche con richieste di pagamento estere relative a pedaggi autostradali o parcheggi non pagati. In questi casi spesso si tratta di privati prestatori del servizio (ad esempio il gestore di un parcheggio) che invia il sollecito di pagamento attraverso un notaio o un servizio di recupero crediti (straniero). In questi casi il CEC consiglia per prima cosa di leggere attentamente la lettera, controllando che i dati indicati, ora e luogo della presunta infrazione, corrispondano al periodo in cui ci si trovava all'estero. Nella pratica è stato a volte possibile trovare un accordo stragiudiziale con chi richiede il pagamento, accordandosi su un importo ridotto (a meno che ovviamente non si riesca a dimostrare l'avvenuto pagamento – tenere gli scontrini è dunque sempre una buona prassi).
Ulteriori approfondimenti sull'argomento sono disponibili sul sito internet del CEC che rimane anche a disposizione per eventuali consulenze sull'argomento (e-mail: info@euroconsumatori.org o telefono: 0471 980939).
Bolzano, 17 febbraio 2017
Comunicato stampa
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