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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
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16.05.2017

Chargeback: L'ancora di salvezza per acquisti online fallimentari

 
La Signora Franziska, di Vienna, vede su un social network una giacca stupenda di uno stilista italiano a un prezzo stracciato. Deve aggiudicarsela per forza: ordina la giacca dei suoi sogni e la paga con una carta di credito. Solo che purtroppo non la riceverà mai: la consumatrice è cascata in una delle numerose pagine fake su internet. Ha ancora la possibilità di riavere indietro i suoi soldi?
Alla Signora Franziska salta all'occhio un annuncio su un social network che riguarda una svendita di giacche di un marchio di lusso italiano: clicca sul link e viene rimandata su una pagina Internet. Qui trova un piumino che non sembra solo davvero bello, ma a soli 260 euro pare anche un vero affare. La consumatrice in questione deve aggiudicarselo per forza: ordina e compra il piumino pagando con una carta di credito.

Poiché la consegna tarda ad arrivare, la Signora Franziska contatta l'azienda per email. Nel momento in cui riceve una mail dalla Cina, inizia a capire di non aver fatto un affarone, anzi, di essere caduta nella trappola di una pagina fake che vende articoli di marca contraffatti; quale casa di moda italiana le scriverebbe mai dalla Cina? Ironia della sorte, la consumatrice pensava di essere stata prudente: prima di fare l'ordine aveva controllato la pagina e lì aveva trovato i nomi delle „vere“ marche; anche la grafica della pagina web assomigliava a quella del sito ufficiale.

La Signora Franziska si è quindi rivolta in cerca di aiuto al Centro Europeo Consumatori (CEC) Austria, che a sua volta ha chiesto assistenza al Centro Europeo Consumatori Italia – ufficio di Bolzano. La consulente legale del CEC di Bolzano ha confermato il sospetto della consumatrice e le ha suggerito di presentare una richiesta di chargeback alla società di carta di credito, ovvero di chiedere il riaccredito della somma attraverso la società stessa. La storia è a lieto fine: dopo qualche mese la Signora Franziska ha constatato la transazione a suo favore sul suo conto.

Oltre a ciò, il CEC ha consigliato alla Signora Franziska di informare la „vera“ azienda. E lei lo ha fatto: l'azienda di moda italiana le ha confermato che la pagina internet su cui lei aveva acquistato il piumino non era un rivenditore autorizzato e le ha inoltre comunicato che avrebbe iniziato un procedimento legale contro il gestore della pagina web incriminata. Per maggiori informazioni a proposito dell'acquisto di prodotti contraffatti si veda: http://bit.ly/2pIaTZE.

Quando si può richiedere il chargeback?
Il legislatore italiano (decreto legislativo n. 11/2010) prevede la possibilità di un chargeback in caso di addebiti non autorizzati o errati (ad esempio per utilizzi abusivi di carte di credito, addebito di un importo superiore a quello previsto o doppio). In questi casi l'interessato si deve immediatamente rivolgere alla sua banca e al suo gestore di carta di credito. In ogni caso, deve informare questi soggetti entro 13 mesi dalla data di addebito.

Bisognerebbe provare a richiedere un rimborso anche nel caso in cui la merce non sia proprio stata recapitata, o il venditore si trovi improvvisamente insolvente, o l'impresa sia fallita.

Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato con una carta di credito ricaricabile, vi è normalmente una franchigia a carico dell'intestatario della carta, ovvero quest'ultimo, in caso di esito positivo della richiesta, non riceve l'importo totale speso.

Per ulteriori informazioni si può contattare il CEC al numero di telefono 0471/980939 o all'indirizzo email info@euroconsumatori.org.


Comunicato stampa
Bolzano, 16/05/2017

 

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