Un avviso di pagamento per una contravvenzione stradale dall'estero è un souvenir del quale si farebbe volentieri a meno.
Negli ultimi mesi non è trascorsa una settimana, nella quale consumatori da tutt'Italia raccontavano alle consulenti del Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia le loro storie inerenti una multa dall'Austria, Germania, Croazia, Francia o anche dalla Svezia. Alcuni chiedono le modalità per proporre ricorso, la domanda predominante è però limitata nel voler sapere il perchè oppure se una multa dall'estero debba essere pagata, in quanto:
„Una multa dall'estero non può essere comunque oggetto di esecuzione forzata in Italia“
Una decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea (2005/214/GAI) che prevede il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'UE, incluse le infrazioni al codice della strada, è stata recepita nel febbraio del 2016 anche in Italia (decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 37) e conseguentemente ne permette anche l'esecuzione transnazionale. Nulla si frappone quindi più all'esecuzione di una contravvenzione stradale estera.
„L'avviso di pagamento mi è stato recapitato con posta ordinaria e non per raccomandata“
I verbali di violazione dell'Autorità di Polizia estera devono essere recapitate osservando le disposizioni sulle modalità di notifica del Paese in cui si è verificata la trasgressione. Ciò significa che è possibile - come previsto in molti Paesi dell'UE - che la notifica possa avvenire anche mediante posta ordinaria!
„Ma poi, posso oppormi a questi tipi di avvisi?“
È in ogni caso possibile proporre ricorso contro i verbali di violazioni commesse all'estero: le informazioni in merito si trovano nella lettera stessa. Normalmente il ricorso deve essere proposto nella lingua nazionale del Paese nel quale è stata commessa la violazione ed inviato tramite raccomandata all'Autorità competente, solitamente entro un breve termine. In Francia, per esempio, è anche possibile proporre il proprio ricorso online (https://www.antai.gouv.fr/) in lingua italiana o tedesca. Spesso la comunicazione della multa – ricorribile - viene preceduta da una prima comunicazione, contro la quale il ricorso non è proponibile. Questo è ad esempio il caso della c.d. Anonymverfügung austriaca che prevede una sanzione ridotta, se l'importo viene pagato entro un determinato termine.
„L'avviso della multa mi venne notificato troppo tardi“
A tal proposito bisogna ricordare che valgono in ogni caso i termini di notifica previsti dal Paese notificatore. Anche se effettivamente il termine di notifica è scaduto, tale circostanza deve essere fatta valere tramite ricorso.
„Ma non ero alla guida del veicolo!“
Le Autorità del Paese, in cui la trasgressione si è verificata, dapprima accertano il proprietario del veicolo, il quale viene confrontato con l'avviso. Per le trasgressioni di lieve entitià la procedura si conclude con il pagamento della sanzione. Se il titolare del veicolo non paga subito, viene sollecitato a comunicare i dati del guidatore. Questo avviene, per esempio, in Germania e Austria attraverso la c.d. Lenkerauskunft, ovvero una comunicazione obbligatoria con la quale il proprietario comunica chi si trovava alla guida del veicolo al momento dell'infrazione; il rifiuto di tale comunicazione ha conseguenze alquanto costose. Oltre a ciò, in molti Paesi nei casi di rifiuto vale il principio della responsabilità oggettiva del proprietario, secondo il quale la procedura prosegue automaticamente contro il proprietario del veicolo (ciò avviene ad esempio in Austria attraverso la Halterhaftung).
Avete altre domande? Allora rivolgetevi direttamente ai nostri consulenti reperibili telefonicamente al numero 0471/980939 oppure mandateci una e-mail a info@euroconsumatori.org.
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