Interpretata troppo estensivamente la sentenza del Consiglio di Stato. Nuove segnalazioni ad AGCM e Procura
Sul proprio blog, OneLife spiega – ma solo in tedesco ed in inglese – che il mercato italiano è di nuovo aperto. Il messaggio, in parte anche piuttosto sgrammaticato, continua, asserendo che le misure siano state sospese e le conclusioni debbano essere riesaminate, il che, sempre secondo il blog, comporterebbe la riaperture del mercato italiano alle proprie operazioni commerciali. Il blog spiega poi che la decisione è disponibile sul sito dello stesso Consiglio di Stato.
Il Consiglio si è effettivamente occupato della questione OneCoin (RG 92/2018) – ma di tutta la questione un solo aspetto è passato sul tavolo dei giudici, ovvero quello del pagamento della sanzione. All'epoca dei fatti, l'Antitrust aveva ritenuto che venisse “... in questo modo integrato un sistema di vendita a carattere piramidale, annoverata dal Codice del Consumo tra le pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli”, vietando la continuazione e la promozione, e comminando una sanzione di oltre 2,5 milioni di euro. La società ha presentato ricorso al TAR del Lazio verso il provvedimneto dell'AGCM, chiedendo, attraverso procedura d'urgenza, che venisse sospeso il pagamento della sanzione. In altre parole: il pagamento della sanzione doveva eventualmente avvenire soltanto una volta concluso l'iter giuridico in tutte le sue istanze (si vedano in proposito i comunicati stampa precedenti pubblicati dal Centro Europeo Consumatori di Bolzano).
Il TAR non ha dato seguito a tale richiesta, e contro questa decisione è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato nella sua decisione scrive, fra le altre cose, che “lo spostamento in avanti nel tempo del pagamento della sanzione non implica di per sé un pregiudizio rilevante per l’erario”, e quindi ha disposto, in pratica, che la sanzione non debba essere pagata ora. Allo stesso tempo, però, i Giudici hanno ordinato che “la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito”.
Il provvedimento e quindi anche la sanzione disposta dall'AGCM (con contestuale divieto di continuazione e diffusione della pratica) è quindi tutt'ora in vigore; soltanto l'obbligo di versare da subito la sanzione è stato annullato, fino a quando il giudice competente non deciderà “nel merito” dei ricorsi pendenti. Quindi di “un mercato di nuovo aperto” non troviamo traccia nella decisione del Consiglio di Stato.
Commenta così il Direttore del CTCU, Walther Andreaus, che organizza il CEC a Bolzano: “La rappresentazione tendenziosa che è stata della sospensione del pagamento della sanzione fino al termine dell'iter giudiziario ci ha indotti ad inoltrare nuove segnalazioni all'AGCM ed alla Procura.”
Per i danneggiati abbiamo predisposto una lettera tipo che si può scaricare dal seguente link:
http://www.euroconsumatori.org/83048d83659.html
Bolzano, 04/04/2018
Comunicato stampa
Il Consiglio si è effettivamente occupato della questione OneCoin (RG 92/2018) – ma di tutta la questione un solo aspetto è passato sul tavolo dei giudici, ovvero quello del pagamento della sanzione. All'epoca dei fatti, l'Antitrust aveva ritenuto che venisse “... in questo modo integrato un sistema di vendita a carattere piramidale, annoverata dal Codice del Consumo tra le pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli”, vietando la continuazione e la promozione, e comminando una sanzione di oltre 2,5 milioni di euro. La società ha presentato ricorso al TAR del Lazio verso il provvedimneto dell'AGCM, chiedendo, attraverso procedura d'urgenza, che venisse sospeso il pagamento della sanzione. In altre parole: il pagamento della sanzione doveva eventualmente avvenire soltanto una volta concluso l'iter giuridico in tutte le sue istanze (si vedano in proposito i comunicati stampa precedenti pubblicati dal Centro Europeo Consumatori di Bolzano).
Il TAR non ha dato seguito a tale richiesta, e contro questa decisione è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato nella sua decisione scrive, fra le altre cose, che “lo spostamento in avanti nel tempo del pagamento della sanzione non implica di per sé un pregiudizio rilevante per l’erario”, e quindi ha disposto, in pratica, che la sanzione non debba essere pagata ora. Allo stesso tempo, però, i Giudici hanno ordinato che “la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito”.
Il provvedimento e quindi anche la sanzione disposta dall'AGCM (con contestuale divieto di continuazione e diffusione della pratica) è quindi tutt'ora in vigore; soltanto l'obbligo di versare da subito la sanzione è stato annullato, fino a quando il giudice competente non deciderà “nel merito” dei ricorsi pendenti. Quindi di “un mercato di nuovo aperto” non troviamo traccia nella decisione del Consiglio di Stato.
Commenta così il Direttore del CTCU, Walther Andreaus, che organizza il CEC a Bolzano: “La rappresentazione tendenziosa che è stata della sospensione del pagamento della sanzione fino al termine dell'iter giudiziario ci ha indotti ad inoltrare nuove segnalazioni all'AGCM ed alla Procura.”
Per i danneggiati abbiamo predisposto una lettera tipo che si può scaricare dal seguente link:
http://www.euroconsumatori.org/83048d83659.html
Bolzano, 04/04/2018
Comunicato stampa
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