Il Centro Europeo Consumatori e le agenzie viaggi nell'Unione spiegano cosa cambierà per i viaggiatori a partire dal 1° luglio.
Nel corso di una conferenza stampa che si è svolta oggi, 26 giugno a Bolzano, il Centro Europeo Consumatori (CEC) di Bolzano e le agenzie viaggi nell'Unione hanno illustrato le novità salienti della normativa.
“Innanzitutto diventa più ampia e complessa la definizione di pacchetto turistico”, spiega Monika Nardo del CEC. In passato, il turista prenotava un pacchetto preconfezionato dal catalogo o sul sito web di un tour operator. La nuova disciplina include ora nella definizione anche i pacchetti scelti e selezionati ad hoc in modo individuale dal viaggiatore, ad esempio le cosiddette prenotazioni “click-through”, attualmente già offerte da alcune compagnie aeree tramite i loro siti web. Un esempio di come funzionano: il viaggiatore prenota un volo su un sito web di un vettore clickando su “acquista” e pagando il prezzo. In seguito, il sito gli suggerisce di prenotare anche un'auto a noleggio. Il viaggiatore prenota quindi anche la vettura senza inserire nuovamente i propri dati personali ed i dati della carta di credito, che vengono inoltrati automaticamente dal vettore alla compagnia di autonoleggio. Dal 1° luglio questo meccanismo di prenotazione sarà considerato “pacchetto turistico” con la compagnia in veste di operatore turistico.
“Le nostre agenzie viaggi sono pronte ed organizzate per affrontare tutte le novità della normativa,” afferma Martin Pichler, presidente delle agenzie viaggi nell'Unione. “Dal 1° luglio alle agenzie viaggio incombono nuovi obblighi informativi. Le nostre agenzie si sono attrezzate: abbiamo preparato per i nostri associati i nuovi moduli informativi standard così come previsto dalla nuova legge. Con questi il cliente riceve fra l'altro tutte le informazioni relative alla protezione assicurativa in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore.” Tale assicurazione garantisce il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e l'eventuale rimpatrio nonche', se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rimpatrio.
Per i pacchetti conclusi dal 1°luglio in poi cambiano anche le modalità per i reclami in caso di mancato o inesatto inadempimento. “Per i nuovi contratti è stato depennato l'onere di reclamare per iscritto entro 10 giorni lavorativi dopo il rientro” spiega Barbara Klotzner del CEC, “e il termine di prescrizione per far valere i propri diritti passa da uno a due anni, e addirittura a tre per il danno da vacanza rovinata oltre che per i danni alla persona. Permane tuttavia – ed anzi diventa ancora più importante - l'onere di avvertire l'organizzatore, direttamente o tramite l'agenzia che ha l'obbligo di inoltrare la segnalazione) in modo tempestivo di eventuali problemi emersi durante il viaggio. Il contratto di viaggio deve a tal fine contenere i recapiti del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con l'organizzatore per chiedere assistenza o per presentare un reclamo.”
Tra le novità previste vi è anche l'obbligo di inserire nel contratto le informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution) e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online (ODR).
Sul sito web del Centro Europeo Consumatori www.euroconsumatori.org è disponibile un nuovo foglio info contenente tutte le novità più importanti. Per maggiori informazioni potete contattare il Centro Europeo Consumatori a Bolzano scrivendo a info@euroconsumatori.org o chiamando il numero 0471-980939.
Bolzano, 26/06/2018
Comunicato stampa
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