Lufthansa deve corrispondere la compensazione pecuniaria ai passeggeri anche in caso di sciopero dei piloti
Gli scioperi del personale nel settore del trasporto aereo in questo periodo stanno rovinando le vacanze di molti viaggiatori. A tal proposito molto ruota attorno al quesito se anche in caso di sciopero i passeggeri abbiano diritto alla compensazione pecuniaria se il volo viene annullato o è in ritardo. Due viaggiatori del Lussemburgo hanno adito le vie legali per farsi riconoscere questo diritto. Il Giudice di Pace del Lussemburgo in una recente sentenza del 18 luglio 2018 ha dato ragione ai passeggeri che avevano subito la cancellazione di un volo Lufthansa a causa dello sciopero dei piloti.
Dopo che la compagnia aerea aveva negato la loro richiesta, i consumatori si sono rivolti al Centro Europeo Consumatori (CEC) del Lussemburgo. In casi del genere la Rete dei Centri Europei Consumatori (ECC-Net) spesso è in grado di risolvere in via bonaria i reclami dei consumatori, cosa che nel caso dei due viaggiatori lussemburghesi non è accaduto. A questo punto i passeggeri hanno adito le vie legali, iniziando una procedura europea per le controversie di modesta entità (European Small Claims Procedure) contro il vettore tedesco.
Il giudice ha deciso che lo sciopero annunciato non deve essere considerato una circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei e condannato la compagnia a corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria per il volo cancellato. Il giudice ha basato la propria decisione su una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dello scorso aprile: nel caso “TUIfly” la Corte aveva già accertato che uno sciopero selvaggio non costituisce una circostanza eccezionale.
“Accogliamo con favore questa decisione e auspichiamo che anche i giudici italiani e più in generale tutte le autorità europee di enforcement, competenti in materia di diritti dei passeggeri, condividano questa interpretazione”, afferma Monika Nardo del Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro Europeo Consumatori di Bolzano all'indirizzo info@euroconsumatori.org o al numero 0471-980939.
Bolzano, 7 agosto 2018
Comunicato stampa
Lettera tipo annullamento volo
Lettera tipo ritardo volo
Dopo che la compagnia aerea aveva negato la loro richiesta, i consumatori si sono rivolti al Centro Europeo Consumatori (CEC) del Lussemburgo. In casi del genere la Rete dei Centri Europei Consumatori (ECC-Net) spesso è in grado di risolvere in via bonaria i reclami dei consumatori, cosa che nel caso dei due viaggiatori lussemburghesi non è accaduto. A questo punto i passeggeri hanno adito le vie legali, iniziando una procedura europea per le controversie di modesta entità (European Small Claims Procedure) contro il vettore tedesco.
Il giudice ha deciso che lo sciopero annunciato non deve essere considerato una circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei e condannato la compagnia a corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria per il volo cancellato. Il giudice ha basato la propria decisione su una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dello scorso aprile: nel caso “TUIfly” la Corte aveva già accertato che uno sciopero selvaggio non costituisce una circostanza eccezionale.
“Accogliamo con favore questa decisione e auspichiamo che anche i giudici italiani e più in generale tutte le autorità europee di enforcement, competenti in materia di diritti dei passeggeri, condividano questa interpretazione”, afferma Monika Nardo del Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro Europeo Consumatori di Bolzano all'indirizzo info@euroconsumatori.org o al numero 0471-980939.
Bolzano, 7 agosto 2018
Comunicato stampa
Lettera tipo annullamento volo
Lettera tipo ritardo volo
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