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21.08.2018
Autonoleggio e ritardo del volo: chi tardi arriva, viene “punito” dalla compagnia di noleggio auto
I viaggiatori ai quali viene rifiutato il ritiro di un'auto a noleggio a causa di un ritardo del volo, non dovrebbero semplicemente subire questa decisione. Il Centro Europeo Consumatori (CEC) fornisce qualche chiarimento e consiglio a proposito di questa spiacevole situazione.
Nel caso in cui la macchina a noleggio prenotata non dovesse essere più disponibile a causa di un ritardo del volo, dovrebbe essere possibile ricevere una vettura in un momento successivo. Chi prenota nuovamente una macchina a noleggio, dovrebbe poter richiedere che la somma prepagata per il primo noleggio sia scalata dalla seconda prenotazione. Nella pratica però spesso è difficile far valere queste richieste.
Come in molte altre situazioni, la cosa migliore è in ogni caso essere previdenti:
- nel prenotare una macchina a noleggio pianificate un intervallo di tempo sufficiente fra l'orario di arrivo del vostro volo ed il ritiro della macchina;
- al momento della prenotazione indicate il numero del vostro volo;
- controllate le condizioni generali del contratto della compagnia di noleggio auto: alcune mantengono ferma la prenotazione della macchina fino ad un'ora dopo l'orario indicato per il ritiro;
- in caso di ritardo comunicatelo immediatamente (meglio se per iscritto) all'intermediario e alla compagnia di noleggio, in modo che la prenotazione possa essere modificata e mantenuta;
- in caso di ritardo che comporti un ritiro della macchina al di fuori degli orari di apertura al pubblico, insistete affinché un impiegato resti fino al Vostro arrivo, mettendo però in conto di dover pagare un sovrapprezzo per tale servizio.
Per andare sul sicuro potete anche noleggiare la vettura direttamente al luogo di villeggiatura: ovviamente soprattutto nei periodi di alta stagione ciò può essere rischioso, ma con un po' di fortuna potreste anche fare un affare!
Il Centro Europeo Consumatori può assistere gratuitamente i viaggiatori coinvolti, a condizione che la compagnia di noleggio auto abbia sede in uno Stato Membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, Norvegia o Islanda. Le consulenti del CEC sono a disposizione per consulenze specifiche al numero 0471/980939 oppure via e-mail scrivendo a info@euroconsumatori.org.
Bolzano, 21 agosto 2018
Comunicato stampa
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