indietro
13.12.2018
Commercio elettronico e geoblocking: i punti deboli di un Regolamento UE di per sé importante
Il 3 dicembre è entrato in vigore il Regolamento UE sul geoblocking ed in tutta l'Unione Europea se ne sta parlando come di un passo decisivo verso lo shopping online senza barriere. Anche il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia – ufficio di Bolzano ritiene che questo provvedimento sia indubbiamente un passo importante verso un vero mercato unico digitale, tuttavia ci sono alcuni casi pratici che comunque non vengono disciplinati dal Regolamento.
Il Regolamento (UE) 2018/302 sul geoblocking vieta ai fornitori di beni e servizi online di escludere determinati consumatori dalle loro offerte in ragione del loro luogo di residenza o la loro cittadinanza, di reindirizzarli automaticamente ad una pagina destinata specificamente al loro Paese (c.d. rerouting) o di prevedere delle condizioni contrattuali particolarmente restrittive non oggettivamente giustificabili.
Fin qui tutto bene. Ma ecco alcuni esempi più concreti:
Un consumatore croato ha trovato sul sito di un venditore italiano esattamente il completo che cercava da tempo. Una volta accortosi che lo stesso abito sulla versione italiana del sito costava 318 Euro perché offerto con uno sconto aggiuntivo, mentre sulla pagina in croato costava 418 Euro, il consumatore ha messo l'abito nel carrello della spesa virtuale del sito italiano ed ha cliccato su “procedi all'acquisto”. Ha compilato il modulo con i suoi dati personali ed il suo indirizzo croato senza incontrare alcun intoppo ma quando ha inserito “Croazia” quale Paese per la consegna, l'ordine è stato annullato e gli è stato chiesto di effettuare l'ordine utilizzando la versione croata del sito visto che il sito italiano poteva garantire solo le consegne in Italia.
Ciò vi sembra iniquo e discriminatorio? Secondo quanto prevede il Regolamento UE sul geoblocking non lo è! Il Regolamento vieta sì al fornitore italiano di impedire al consumatore croato l'accesso alla pagina italiana, ma lascia al venditore la facoltà di consegnare in alcuni Paesi soltanto. Il venditore è solamente obbligato a non ostacolare il ritiro della merce del consumatore stesso o di permettere al consumatore di trovare un modo per autoorganizzare la consegna.
Sul sito di un venditore con sede in Germania il signor Pietro di Bolzano ha trovato un magnifico armadio ad un prezzo particolarmente vantaggioso. La ditta offre la consegna in Austria ad un prezzo forfettario di 100 Euro, ma non prevede la consegna in Italia. Tuttavia, sul sito si legge: “Contattateci, se desiderate la consegna in un Paese non elencato nella nostra lista dei Paesi in cui effettuiamo le consegne”. Visto che per Pietro non è assolutamente possibile trasportare nella propria auto un armadio lungo 2,40m, il consumatore contatta il venditore che risponde: “volentieri effettuiamo la consegna a casa Sua in Italia. Le spese per la consegna ammontano a 700 Euro.”
Ciò vi sembra iniquo e discriminatorio? Anche in questo caso nel Regolamento sul geoblocking (e nemmeno nella c.d. direttiva servizi) si trova una norma che vieti la libera formazione del prezzo per le consegne.
Sonia ama guardare film e vorrebbe utilizzare anche i servizi di streaming offerti in Germania nella sua madrelingua che è il tedesco - ma ciò non è possibile perché Sonia risiede in Italia.
Ciò vi sembra iniquo e discriminatorio? Non lo è, in quanto il Regolamento sul geoblocking esclude esplicitamente i servizi offerti dai siti di streaming dal divieto di discriminazione; in questo settore trovano applicazione altre regole connesse ai diritti d'autore che possono prevedere delle restrizioni territoriali all'utilizzo di questi servizi. Fortunatamente esiste almeno un Regolamento che consente di portare per così dire con sé in viaggio all'estero il proprio abbonamento in streaming concluso nel proprio Paese di residenza.
Nonostante tutti questi esempi, il CEC Italia – ufficio di Bolzano è dell'opinione che il nuovo Regolamento UE sul geoblocking costituisca un passo importante per la costruzione di un vero mercato unico digitale, anche se la strada da percorrere per arrivare veramente allo shopping online senza barriere è ancora lunga.
Sul sito internet della Commissione Europea trovate una serie di domande & risposte per approfondire la tematica dei blocchi geografici.
Il Centro Europeo Consumatori Italia è a Vostra disposizione per chiarire i Vostri dubbi e per rispondere alle Vostre domande, anche in esercizio della sua funzione di contact point ufficiale per le questioni collegate alla direttiva servizi ed al nuovo Regolamento sul geoblocking (tel.: 0471/980939, e-mail: info@euroconsumatori.org).
Bolzano, 13 dicembre 2018
Comunicato stampa
Fin qui tutto bene. Ma ecco alcuni esempi più concreti:
Un consumatore croato ha trovato sul sito di un venditore italiano esattamente il completo che cercava da tempo. Una volta accortosi che lo stesso abito sulla versione italiana del sito costava 318 Euro perché offerto con uno sconto aggiuntivo, mentre sulla pagina in croato costava 418 Euro, il consumatore ha messo l'abito nel carrello della spesa virtuale del sito italiano ed ha cliccato su “procedi all'acquisto”. Ha compilato il modulo con i suoi dati personali ed il suo indirizzo croato senza incontrare alcun intoppo ma quando ha inserito “Croazia” quale Paese per la consegna, l'ordine è stato annullato e gli è stato chiesto di effettuare l'ordine utilizzando la versione croata del sito visto che il sito italiano poteva garantire solo le consegne in Italia.
Ciò vi sembra iniquo e discriminatorio? Secondo quanto prevede il Regolamento UE sul geoblocking non lo è! Il Regolamento vieta sì al fornitore italiano di impedire al consumatore croato l'accesso alla pagina italiana, ma lascia al venditore la facoltà di consegnare in alcuni Paesi soltanto. Il venditore è solamente obbligato a non ostacolare il ritiro della merce del consumatore stesso o di permettere al consumatore di trovare un modo per autoorganizzare la consegna.
Sul sito di un venditore con sede in Germania il signor Pietro di Bolzano ha trovato un magnifico armadio ad un prezzo particolarmente vantaggioso. La ditta offre la consegna in Austria ad un prezzo forfettario di 100 Euro, ma non prevede la consegna in Italia. Tuttavia, sul sito si legge: “Contattateci, se desiderate la consegna in un Paese non elencato nella nostra lista dei Paesi in cui effettuiamo le consegne”. Visto che per Pietro non è assolutamente possibile trasportare nella propria auto un armadio lungo 2,40m, il consumatore contatta il venditore che risponde: “volentieri effettuiamo la consegna a casa Sua in Italia. Le spese per la consegna ammontano a 700 Euro.”
Ciò vi sembra iniquo e discriminatorio? Anche in questo caso nel Regolamento sul geoblocking (e nemmeno nella c.d. direttiva servizi) si trova una norma che vieti la libera formazione del prezzo per le consegne.
Sonia ama guardare film e vorrebbe utilizzare anche i servizi di streaming offerti in Germania nella sua madrelingua che è il tedesco - ma ciò non è possibile perché Sonia risiede in Italia.
Ciò vi sembra iniquo e discriminatorio? Non lo è, in quanto il Regolamento sul geoblocking esclude esplicitamente i servizi offerti dai siti di streaming dal divieto di discriminazione; in questo settore trovano applicazione altre regole connesse ai diritti d'autore che possono prevedere delle restrizioni territoriali all'utilizzo di questi servizi. Fortunatamente esiste almeno un Regolamento che consente di portare per così dire con sé in viaggio all'estero il proprio abbonamento in streaming concluso nel proprio Paese di residenza.
Nonostante tutti questi esempi, il CEC Italia – ufficio di Bolzano è dell'opinione che il nuovo Regolamento UE sul geoblocking costituisca un passo importante per la costruzione di un vero mercato unico digitale, anche se la strada da percorrere per arrivare veramente allo shopping online senza barriere è ancora lunga.
Sul sito internet della Commissione Europea trovate una serie di domande & risposte per approfondire la tematica dei blocchi geografici.
Il Centro Europeo Consumatori Italia è a Vostra disposizione per chiarire i Vostri dubbi e per rispondere alle Vostre domande, anche in esercizio della sua funzione di contact point ufficiale per le questioni collegate alla direttiva servizi ed al nuovo Regolamento sul geoblocking (tel.: 0471/980939, e-mail: info@euroconsumatori.org).
Bolzano, 13 dicembre 2018
Comunicato stampa
indietro