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dall'Unione Europea
Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
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20.12.2018

Viaggiare durante il periodo natalizio: i vostri diritti non vanno in vacanza!

 
Sono molti i consumatori che per passare le vacanze di Natale assieme ai propri cari affrontano viaggi più o meno lunghi. Il CEC ricorda che grazie all'Unione Europea godete di un'ampia tutela se viaggiate all'interno dell'UE.
Viaggi in aereo
I diritti dei passeggeri in aereo vengono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 261/2004. Sia che si stia viaggiando con una compagnia aerea low-cost oppure con una compagnia di bandiera, in caso di negato imbarco, cancellazione di un volo oppure ritardo superiore alle 3 ore, provocati da una circostanza imputabile alla compagnia aerea (e quindi non di natura eccezionale), ai passeggeri spetta una compensazione pecuniaria. Per maggiori informazioni consultate il nostro opuscolo Diritti dei passeggeri: Piccola guida al trasporto aereo nel quale spieghiamo a cosa fare attenzione prima della partenza, ad esempio quando si prenota il volo, ma anche in aeroporto oppure in caso di reclamo.

Viaggi in treno
Anche in caso di un ritardo prolungato nel trasporto ferroviario i passeggeri godono di determinati diritti che possono fare valere. Siete arrivati a destinazione con più di 60 minuti di ritardo? La compagnia ferroviaria è tenuta a rimborsare il 25% del prezzo del biglietto in conformità al Regolamento (CE) n. 1371/2007. Se il ritardo è di oltre 120 minuti, vi spetta un indennizzo pari al 50 % del prezzo del biglietto. Un dettaglio importante: a differenza delle compagnie aeree, le imprese ferroviarie devono pagare questo indennizzo anche nell'ipotesi di forza maggiore. Pertanto, anche se il ritardo è dovuto ad una bufera di neve, avrete comunque diritto a questo indennizzo.

Viaggi in autobus
Anche se viaggiate in autobus, in base al Regolamento (UE) n. 181/2011, per i viaggi a lunga distanza (ovvero quelli di 250 km e oltre), se il servizio subisce una cancellazione oppure un ritardo alla partenza di oltre 120 minuti, e anche in caso di overbooking, il passeggero può scegliere fra la rinuncia al viaggio (con conseguente rimborso del prezzo) e la continuazione verso la destinazione finale, senza oneri aggiuntivi. Se il vettore non offre tale scelta, in aggiunta è dovuto un risarcimento pari a 50% del prezzo del biglietto.

Pacchetti turistici
In alcuni casi il viaggiatore che ha acquistato un pacchetto turistico gode di una tutela più ampia rispetto al viaggiatore che acquista un singolo servizio turistico: ciò vale ad esempio in caso di insolvenza o in caso di variazioni di prezzo e/o di programma. La normativa sui pacchetti turistici è stata ampliata nell'estate del 2018 con l'entrata in vigore della nuova direttiva UE sui pacchetti turistici: si tratta di una serie di nuove regole che tengono conto dell'era digitale e delle nuove forme di prenotazione. Sul nostro sito internet vi spieghiamo quali sono le modifiche più importanti e quali sono in concreto le novità per i consumatori.

E se non tutto fila liscio? Sul nostro sito internet trovate ulteriori informazioni e delle utili lettere-tipo che potete scaricare gratuitamente da inviare al vettore e/o al tour operator. E per essere sempre aggiornati durante i vostri viaggi, potete scaricare l'app gratuita "ECC-Net: Travel App"!

Avete bisogno di una consulenza individuale? Chiamateci allo 0471-980939 o inviateci la documentazione relativa alla vostra pratica via e-mail a info@euroconsumatori.org. Tutti i servizi del CEC sono gratuiti.

Il Centro Europeo Consumatori augura BUONE FESTE a tutti i consumatori in viaggio e non!

Bolzano, 20 dicembre 2018
Comunicato stampa

 

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