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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
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03.11.2020

Abbonamenti digitali e diritto di ripensamento Quanto costa l'utilizzo parziale?

 
Recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) è intervenuta al fine di chiarire un dubbio interpretativo che riguarda i contratti di servizi conclusi a distanza, per i casi nei quali il consumatore aveva acconsentito espressamente che la prestazione fosse eseguita prima che sia trascorso il periodo di recesso, fissato dalla legge in 14 giorni.
Se ad esempio un consumatore desidera accedere ad un giornale online, conclude un contratto di abbonamento in base al quale i contenuti sono accessibili fin da subito, ossia prima del termine del periodo di recesso. Tuttavia, se il consumatore decide di comunicare il recesso al professionista, dovrà pagare la parte della prestazione (ossia l'accesso ai contenuti digitali) fornita, nel frattempo, dal professionista.

Cosa dice la legge?
L'art. 53 del Codice del Consumo prevede che il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l'importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto e' stato fornito.

Ma come effettuare in concreto tale calcolo? E come può un consumatore valutare se l'importo richiesto sia corretto e non eccessivo? Sulla questione si è appena pronunciata la CGUE, la cui decisione nel caso C-641/19.

Cosa dice la sentenza della CGUE?
La pronuncia della Corte Europea ha avuto come caso pilota un servizio di abbonamento ad un sito d'incontri online: dopo la creazione di un profilo di personalità una consumatrice aveva acquistato un servizio di abbonamento ad un sito d'incontri online per un periodo di 12 mesi al costo totale di 523,95 Euro. La fornitura del servizio iniziò già prima del termine del periodo di recesso gratuito previsto per legge (i famosi 14 giorni di cui sopra): entro questo termine la consumatrice decise di recedere.

Come previsto dalla legge, il gestore del servizio d'incontri richiese un pagamento per prestazioni parziali, nel caso esaminato dalla CGUE vennero richiesti Euro 392,96. Secondo la consumatrice tuttavia il costo stimato appariva eccessivo, perché non veniva considerato il valore della prestazione realmente resa. Inoltre la consumatrice non era persuasa che la creazione di un profilo di personalità costituisse un contenuto digitale e quindi una prestazione da remunerare.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che nel calcolo delle prestazioni eseguite parzialmente si deve tener conto del prezzo pattuito al tempo della conclusione del contratto per tutte le prestazioni e calcolare l'importo in proporzione al tempo in cui il consumatore ha beneficiato del servizio. Solo nel caso in cui sia prevista che una o più prestazioni siano fornite integralmente fin dall'inizio della conclusione del contratto ad un prezzo separato, si deve tener conto dell'intero prezzo fornito per una simile prestazione.

Se al consumatore il prezzo richiesto per la prestazione parziale appare eccessivo, si deve tener conto del prezzo applicato per lo stesso servizio ad altri consumatori, nonché confrontare il prezzo di un servizio equivalente fornito da altri professionisti. Infine la creazione di un profilo di personalità non costituisce un contenuto digitale ai sensi della Direttiva (UE) 83/2011 sui diritti dei consumatori e quindi non è da considerarsi una prestazione separata fornita dal professionista.

“La pronuncia della Corte ha fornito importanti chiarimenti interpretativi sulle modalità di calcolo delle prestazioni parzialmente eseguite, consentendo al consumatore di poter valutare la proporzionalità della somma richiesta per la prestazione parziale rispetto al totale inizialmente concordato.” commenta Rebecca Berto, consulente legale del CEC Italia ufficio di Bolzano.


Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro Europeo Consumatori Italia:

ufficio di Bolzano tel. 0471-980939, e-mail: info@euroconsumatori.org
ufficio di Roma tel. 06-44238090, e-mail: info@ecc-netitalia.it.



Bolzano, 03 novembre 2020

Comunicato stampa

 

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