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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
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13.08.2021

Il quesito del momento - Com'è disciplinata la disdetta di una prenotazione alberghiera?

 
“Ho prenotato un albergo ma non voglio più partire. Ora l'albergatore mi chiede di pagare l'intero importo. Davvero devo pagare?” Questa è una delle domanda attualmente posta più di frequente al Centro Europeo Consumatori (CEC).
La risposta che le consulenti danno in queste occasioni solitamente ai consumatori non piace: di regola una prenotazione alberghiera non può essere cancellata gratuitamente. La disdetta volontaria del consumatore determina infatti l'obbligo del consumatore di tenere indenne l'albergatore della perdita subita, nella misura da valutarsi caso per caso.

Alcuni alberghi nelle proprie condizioni generali prevedono delle penali espresse in percentuale rispetto al prezzo complessivo, che aumentano più ci si avvicina alla data del soggiorno; potrà quindi accadere che si debba pagare anche il 100% del prezzo se la disdetta avviene all'ultimo minuto. Se invece è stata versata una caparra confirmatoria, l'albergatore di regola tratterà tale importo, ma ha il diritto di chiedere anche il maggior danno subito (ad esempio se non riesce più a assegnare la stanza a terzi oppure ha respinto altre prenotazioni, per conservare quella del consumatore). Nel calcolo della penale di recesso, dal prezzo devono comunque essere sottratti i costi dei servizi accessori, quali la colazione o la somministrazione di altri pasti.

I portali di prenotazione e di recente anche alcuni alberghi offrono tariffe cancellabili entro una determinata data, a prezzi leggermente superiori rispetto alle tariffe “normali”, ovvero non cancellabili gratuitamente – questa è una ottima soluzione, soprattutto in questo periodo di grande incertezza legata alla pandemia, nel quale spesso si decide volontariamente di non effettuare il viaggio. In alternativa è possibile stipulare una assicurazione viaggio per il recesso che copre le eventuali penali nei casi espressamente previsti nella polizza (possibilità offerta anche da diversi alberghi).

In caso di impossibilità assoluta di fruire della prestazione invece, ad esempio perché la struttura non è raggiungibile a causa di una frana o in presenza di misure restrittive connesse all’emergenza coronavirus che comportano dei divieti di viaggio, per i soggiorni in Italia i consumatori possono cancellare gratuitamente la prenotazione in base all’art. 1463 del codice civile sull'impossibilità totale.

"Al di là delle spiegazioni giuridiche, in questi casi ai consumatori consigliamo sempre di cercare il dialogo con l'albergatore chiedendo di posticipare il soggiorno, l’emissione di un voucher oppure trovando qualcuno al quale cedere la prenotazione, evitando così di perdere i soldi del soggiorno”, spiega Barbara Klotzner, consulente del Centro Europeo Consumatori.

Da ultimo va ricordato che il diritto di recesso entro 14 giorni previsto in generale per gli acquisti online è escluso per i contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio che si riferiscono ad una data determinata o un periodo prestabilito.

Ulteriori approfondimenti in merito al soggiorno in albergo li trovate qui.


Bolzano, 13/08/2021
Comunicato stampa

 

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