Compriamo sempre di più online e ormai non ci accorgiamo nemmeno che spesso il venditore ha sede in un altro Paese dell'UE. È solo quando non troviamo l'Italia tra i Paesi in cui spedisce la sua merce o veniamo addirittura rinviati automaticamente a un altro sito, che ci rendiamo conto che il nostro shopping non è poi così senza confini. Ma cosa è permesso e cosa no?
Acquisti online oltre confine – Cosa stabilisce l‘Unione Europea
I consumatori dell‘UE dovrebbero essere in grado di utilizzare l'intero mercato dei servizi in Europa senza frontiere, senza essere ostacolati da restrizioni basate sul luogo della loro residenza o sulla loro cittadinanza.Sempre con questo obiettivo è stata emanata la c.d. Direttiva Servizi (Direttiva 2006/123/CE), creando un quadro giuridico generale per facilitare la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri.
Per quanto riguarda l‘e-commerce?
Con la crescita costante del commercio elettronico e il bisogno che lo accompagna di poter acquistare beni oltre i confini nazionali, è nata anche la necessità di creare un quadro giuridico che si occupi esclusivamente del commercio via internet. A questo proposito è stato adottato il Regolamento sul geoblocking (Regolamento 2018/302/UE).Qual è lo scopo di questa norma?
Il Regolamento sul geoblocking vieta ai fornitori di beni e servizi di commercio elettronico di escludere i consumatori dall‘offerta sulla base della loro residenza o cittadinanza, di rinviarli automaticamente a pagine specifiche di altri Paesi (il cosiddetto rerouting) o di inserire termini e condizioni ingiustificatamente aggravanti.Ma cos‘è tuttora consentito ai venditori?
Esclusione di alcuni Paesi quali destinazione della consegnaSebbene il Regolamento UE proibisca ai venditori di negare ai consumatori dell'UE l'accesso all’e-shop da qualunque Paese dell‘Unione provengano, non è esclusa la facoltà di decidere in quali Paesi effettuare o meno la consegna. A questo proposito, tuttavia, va detto che il venditore deve consentire al cliente di ritirare la merce o di organizzare la consegna in modo indipendente.
Spese di spedizione
Né nel regolamento sul geoblocking né nella direttiva sui servizi che l'ha preceduto c'è un insieme di regole vincolanti per i fornitori che prescriva in dettaglio la struttura dei costi di consegna e proibisca in linea di principio le differenze di prezzo, se sono giustificate.
Limitazioni per alcuni contenuti digitali
I servizi digitali, come quelli di streaming, le mediateche, ecc. sono esplicitamente esclusi dal divieto di discriminazione: in questo settore si applicano le regole del copyright che possono limitare l'uso senza confini del servizio.
”Siamo abituati a fare acquisti online e ormai diamo per scontato di poter usufruire di un servizio, per esempio, danese direttamente dal nostro divano di casa in Italia. Ma non sempre è stato così, anzi..." fa notare Julia Rufinatscha, consulente del Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia, che aggiunge: “A nessun consumatore residente in Unione Europea può essere negato di usufruire di un servizio offerto da un’azienda anch’essa europea sulla base della propria provenienza. Tuttavia è bene prestare attenzione, perché un’azienda potrebbe decidere di non effettuare consegne in un determinato Paese o di applicare spese di spedizione maggiori, se giustificate”. In conclusione, Rufinatscha afferma: “In ogni caso, un acquirente è libero di organizzare da sé la spedizione e, a presindere da ciò, il Regolamento sul geoblocking ha portato indiscutibili vantaggi per tutti i consumatori dell’Unione Europea”.
Maggiori informazioni su questo tema e su come il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia, quale punto di contatto nazionale ufficiale per tutte le questioni relative al geoblocking, può aiutare i consumatori a far valere i loro diritti, si possono trovare qui.
Comunicato stampa
02/09/2021
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