A volte purtroppo capita che le nostre vacanze vengano rovinate a causa di un furto: dalla stanza d'albergo vengono sottratti portafogli, contanti e macchine fotografiche oppure sparisce misteriosamente anche l'attrezzatura per il tempo libero: la bicicletta da corsa o l'equipaggiamento da sci. Il Centro Europeo Consumatori di Bolzano spiega quali sono le responsabilità dell'albergatore e i diritti dei consumatori in queste ipotesi.
Sono diverse le segnalazioni pervenute al Centro Europeo Consumatori (CEC) di Bolzano da parte di consumatori che durante al loro vacanza in Italia o in un altro Paese dell'Unione Europea hanno subito un furto. Alla signora Isabella ad esempio in un albergo a Londra sono stati rubati contanti e le chiavi dell'auto; la stessa cosa è accaduta alla signora Mariella in un albergo della Costa Azzurra e sempre in un albergo londinese al signor Paolo sono stati sottratti un tablet ed il costoso computer portatile; diversi anche i consumatori stranieri che negli alberghi nostrani si sono visti rubare le loro preziose biciclette da corsa o l'equipaggiamento da sci.
Una Convenzione europea firmata a Parigi il 17 dicembre 1962 disciplina la responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo: la stessa tutela è prevista in maniera pressoche identica per tutti i consumatori che subiscono un furto in un albergo in uno dei Paesi che ha aderito a questa convenzione. Tra i Paesi che invece non hanno ratificato la Convenzione rientra ad esempio la Spagna, meta di molti turisti italiani. In Italia la disciplina della Convenzione è confluita negli artt. 1783 ss. del codice civile, che prevedono che gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate "cose portate" in albergo le cose che vi si trovano durante il soggiorno del cliente; quelle di cui l'albergatore assume la custodia, fuori dell'albergo, durante il soggiorno del cliente e le cose di cui l'albergatore assume la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo al soggiorno. Sono da considerare "in albergo" anche le cose lasciate nei vari luoghi a disposizione del cliente: non solo nei locali di soggiorno personale o collettivo, ma anche nei locali accessori come giardini, parchi e piscine, non invece nei locali estranei al complesso alberghiero.
La responsabilità dell'albergatore per le cose portate dal cliente in albergo è limitata al valore di quanto sottratto, sino all'equivalente di 100 volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. Se ad esempio il prezzo dell'alloggio è di 50 Euro a notte il limite massimo del risarcimento è di 5.000 Euro. Questo limite non vale invece e l'albergatore risponde illimitatamente nel caso in cui le cose siano state consegnate all'albergatore in custodia, quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare o se il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa dell'albergatore stesso.
In ogni caso, il cliente ha l'obbligo di denunciare immediatamente il danno all'albergatore. Oltre a ciò, è assolutamente consigliabile presentare denuncia per furto presso le Autorità di Polizia.
Nella pratica succede a volte che gli albergatori neghino un risarcimento al consumatore, affermando che nella camera era apposto un cartello che escludeva ogni risarcimento per i casi di furto. In realtà la legge prevede che sono nulli i patti o le dichiarazione destinati ad escludere o limitare in via preventiva la responsabilità dell'albergatore.
Per maggiori informazioni e consigli è possibile consultare il sito internet del Centro Europeo Consumatori di Bolzano dove si trova anche una lettera-tipo da inviare all'albergo.
Bolzano, 28/01/2014
Comunicato stampa
Una Convenzione europea firmata a Parigi il 17 dicembre 1962 disciplina la responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo: la stessa tutela è prevista in maniera pressoche identica per tutti i consumatori che subiscono un furto in un albergo in uno dei Paesi che ha aderito a questa convenzione. Tra i Paesi che invece non hanno ratificato la Convenzione rientra ad esempio la Spagna, meta di molti turisti italiani. In Italia la disciplina della Convenzione è confluita negli artt. 1783 ss. del codice civile, che prevedono che gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate "cose portate" in albergo le cose che vi si trovano durante il soggiorno del cliente; quelle di cui l'albergatore assume la custodia, fuori dell'albergo, durante il soggiorno del cliente e le cose di cui l'albergatore assume la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo al soggiorno. Sono da considerare "in albergo" anche le cose lasciate nei vari luoghi a disposizione del cliente: non solo nei locali di soggiorno personale o collettivo, ma anche nei locali accessori come giardini, parchi e piscine, non invece nei locali estranei al complesso alberghiero.
La responsabilità dell'albergatore per le cose portate dal cliente in albergo è limitata al valore di quanto sottratto, sino all'equivalente di 100 volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. Se ad esempio il prezzo dell'alloggio è di 50 Euro a notte il limite massimo del risarcimento è di 5.000 Euro. Questo limite non vale invece e l'albergatore risponde illimitatamente nel caso in cui le cose siano state consegnate all'albergatore in custodia, quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare o se il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa dell'albergatore stesso.
In ogni caso, il cliente ha l'obbligo di denunciare immediatamente il danno all'albergatore. Oltre a ciò, è assolutamente consigliabile presentare denuncia per furto presso le Autorità di Polizia.
Nella pratica succede a volte che gli albergatori neghino un risarcimento al consumatore, affermando che nella camera era apposto un cartello che escludeva ogni risarcimento per i casi di furto. In realtà la legge prevede che sono nulli i patti o le dichiarazione destinati ad escludere o limitare in via preventiva la responsabilità dell'albergatore.
Per maggiori informazioni e consigli è possibile consultare il sito internet del Centro Europeo Consumatori di Bolzano dove si trova anche una lettera-tipo da inviare all'albergo.
Bolzano, 28/01/2014
Comunicato stampa
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