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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
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01.02.2023

Paese che vai, pagamento del pedaggio che trovi!

 
Ogni Stato dell’UE che richiede il pagamento di un pedaggio per usufruire della rete autostradale prevede le proprie modalità di pagamento del pedaggio. Il mancato o inesatto pagamento del pedaggio può costare caro!
Da metà gennaio 2023, il Centro europeo Consumatori (CEC) Italia – ufficio di Bolzano ha ricevuto numerose segnalazioni relative a richieste di pagamento per dei pedaggi non pagati. Molti guidatori segnalano però di aver in realtà pagato il pedaggio in contanti, ma di non riuscire più a trovare la ricevuta di pagamento o la copia della vignetta digitale per dimostrarlo, dato il tempo trascorso, oppure ancora di aver appiccicato correttamente la vignetta al parabrezza del veicolo.

Tali richieste, che in passato magari meno spesso arrivavano oltre confine, sono sicuramente aumentate con la direttiva EU 520/2019, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 153/2021: una delle grandi novità di tali norme è di facilitare l’accesso da parte dei concessionari autostradali ai dati relativi ai proprietari dei veicoli, allo scopo di poter esigere il pagamento di un pedaggio non pagato o non correttamente pagato. Per esempio, attaccare la vignetta adesiva acquistata senza seguirne le precise istruzioni, comporta che il lettore ai valichi non possa verificare la vignetta adesiva: in tal caso, viene automaticamente considerata come non pagata, perché non correttamente attaccata.

Tuttavia, le modalità di pagamento e le procedure di esazione, come quelle di reclamo, variano fra i vari Stati per usufruire della rete autostradale. Per esempio, in Ungheria è possibile acquistare una vignetta solo in formato digitale. E’ capitato più di una volta che la targa della vettura fosse digitata male oppure fosse erroneamente inserito il codice del Paese diverso da quello d’immatricolazione del veicolo, per esempio F o G invece di I per Italia. In tali casi, una volta ricevuta la richiesta di pagamento, i guidatori, che avevano conservato copia della vignetta digitale potevano con successo contestare con il gestore autostradale ungherese la richiesta di pagamento, chiedendo la correzione dell’errore materiale. Tale correzione comporta il pagamento di una spesa minima, ma consente il contestuale annullamento della richiesta di pagamento inviata.

In Austria, al contrario, vigono due tipi di vignette: quella adesiva, da appiccicare al parabrezza secondo le istruzioni indicate, oppure una vignetta digitale. Al momento dell’acquisto, i guidatori sono incoraggiati a controllare l’esattezza dei dati riportati, numeri di targa nella vignetta digitale, oppure che il giorno ed il mese della vignetta adesiva sia stata marcata correttamente. In caso di inesattezze, il pedaggio non si considera pagato e si riceve una richiesta di pagamento. Qualora si volesse reclamare, l’esito positivo della contestazione dipende dall’aver conservato copia della vignetta digitale o l’aver fotografato la vignetta com’era stata incollata al parabrezza.

I consulenti del Centro europeo Consumatori (CEC) Italia – ufficio di Bolzano, date le numerose segnalazioni pervenute, consigliano vivamente, per chi viaggia su autostrade estere, di adottare le seguenti precauzioni:

1. acquistate le vignette solo presso punti vendita, distributori di benzina o stazioni di servizio espressamente autorizzate. Se emergessero delle contestazioni, come la mancata consegna di copia della vignetta digitale, il concessionario non ne risponde;
2. controllate che i dati riportati nella vignetta siano corretti: nella vignetta digitale vanno verificati il numero di targa ed il codice Paese inseriti. Se vi sono delle inesattezze comunicatele immediatamente per la correzione ed inviate una comunicazione scritta al concessionario;
3. se acquistate una vignetta adesiva, controllate che sia marcata correttamente e di appiccicare la stessa secondo le istruzioni, che sono riportate sul sito del concessionario autostradale;
4. conservate le ricevute di pagamento, copia della vignetta digitale e fotografate come avete attaccato la vignetta adesiva alla vettura: tali informazioni sono utili per poter sollevare le relative contestazioni qualora si riceva una richiesta di pagamento. Senza le ricevute le probabilità di successo di un eventuale reclamo sono minime! Tali copie vanno conservate per un periodo di almeno tre/cinque anni, a seconda dei termini di prescrizione vigenti nello Stato Membro.

Rebecca Berto, consulente legale del CEC Italia – ufficio di Bolzano aggiunge: ”Se ricevete una raccomandata con una richiesta di pagamento, ma non avete firmato la cartolina di avvenuto ricevimento, chiedete alle Poste se possono fornire una conferma del giorno dell’avvenuta ricezione. Tale informazione può rivelarsi estremamente utile, qualora vi siano delle obiezioni sul termine di pagamento”.

Inoltre, si ricorda ai guidatori che il mancato pagamento di un pedaggio, oltre ad essere un inadempimento di un’obbligazione contrattuale, può anche costituire un’infrazione al codice della strada, in base alle norme vigenti nello Stato Membro. Nel caso in cui non si riesca a contestare con successo la richiesta di pagamento ricevuta, si dovrebbe prestare attenzione ai termini di pagamento indicati.
Possono essere previsti, infatti, degli automatismi, in base ai quali il mancato pagamento viene direttamente comunicato alla polizia municipale competente, affinché sia sollevata anche l’infrazione al codice della strada. Se questo dovesse accadere, si applicano le norme sul mutuo riconoscimento ed esecuzione delle multe all’estero, come previsto dal decreto legislativo n.37 del 2016.

Il Centro Europeo Consumatori Italia rimane a disposizione per ulteriori informazioni. (Tel. 0471/980939, E-Mail: info@euroconsumatori.org).

Bolzano, 1 Febbraio 2023
Comunicato stampa

 

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