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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
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02.03.2021

Online trading non autorizzati… E i risparmi sono persi

 
Rimanere vittima di una frode finanziaria è molto più semplice di quanto si possa immaginare! Invece di usufruire del servizio di trading offerto dalla propria banca, molti consumatori si lasciano sedurre da piattaforme online che promettono non solo una formazione in materia, ma anche alti rendimenti. La frode e, talvolta, la perdita totale dell’investimento è dietro l'angolo.
Al Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia non trascorre settimana senza che vi sia un consumatore che segnali di avere difficoltà a contattare il broker della piattaforma di trading online che fino a poco prima lo aveva seguito. Sono diversi i reclami che le giuriste del CEC devono fronteggiare per assistere i consumatori, e quasi tutti riguardano casi in cui le perdite di denaro sono a dir poco ingenti. Alcuni di questi casi superano anche le ipotesi più pessimistiche.

Questa è una delle tante storie raccontate a Rebecca Berto, consulente legale del CEC: “Chiedo gentilmente un aiuto, perché sono stato vittima di due truffe di trading online: ho versato capitali per 69.750 euro alla società A, mentre alla società B ne ho versati per 8.200 euro. Ho già provveduto a denunciare il fatto alla Polizia postale e alla Consob. Ho speranza di rivedere i miei soldi?

Da un controllo effettuato dalla consulente tramite il motore di ricerca dell’archivio degli avvisi al pubblico della Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa) e tramite il portale iosco.org (Organizzazione internazionale che si occupa della sicurezza del settore finanziario, il cui sito è consultabile al seguente link: https://www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal), è emerso che la società A è stata oggetto di un provvedimento da parte della Consob. Con questo veniva accertato che la società operava senza avere alcuna autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria e veniva ordinato alla stessa di porre termine a tale attività: si trattava cioè di un caso di cd. “abusivismo finanziario”, come disciplinato dal Testo Unico Finanziario. La Consob ha richiesto anche l’oscuramento del sito della società.

A seguito del decreto Milleproroghe 2020 i poteri della Consob sono stati rafforzati. Essa può ora ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet o ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazioni, oppure agli operatori di tali servizi, la rimozione delle iniziative di chiunque, sul territorio italiano, offra o svolga servizi o attività d'investimento senza esserne abilitato.

In tal caso, il recupero delle somme dipende dal mezzo di pagamento utilizzato: se il consumatore ha usato una carta di credito, è possibile richiedere una procedura di chargeback (per maggiori info: https://www.euroconsumatori.org/it/84011). Se, invece, come spesso avviene, sono stati effettuati bonifici bancari, le possibilità di recuperare le relative somme sono, purtroppo, quasi nulle.

Per quanto riguarda la seconda società descritta nel caso, questa, pur avendo pubblicato sul proprio sito l’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza extra-europea, non ha provveduto ad indicare alcun riferimento a un’autorizzazione rilasciata da un’Autorità di Vigilanza europea. Per ora, a carico di questa seconda società non risulta nessun avviso ai risparmiatori da parte della Consob, né risulta essere stato pubblicato un avviso da parte dell’Organizzazione Iosco.

Controllando il sito internet del secondo trader, la consulente del CEC ha notato anche che mancavano le informazioni che, a seguito di una delibera Consob (la n. 20976), un risparmiatore deve sempre ricevere, cioè:
- le indicazioni sulla somma minima richiesta dal trader per poter aprire un conto presso la piattaforma;
- come vengono eseguite le operazioni d’investimento a cui il consumatore aderisce.
Inoltre non era stato rispettato l’obbligo di precisare quali fossero i casi di chiusura automatica del conto in caso di perdite che superano una determinata soglia di sicurezza.

Lo scopo delle delibere della Consob è quello di limitare la commercializzazione di simili servizi solo a coloro che sono degli esperti del settore: tali prodotti non sono adatti a chi voglia imparare tramite un tutor o muovere da solo i primi passi nel complesso mondo dei derivati.

Soprattutto in questo settore, in cui le somme in gioco sono a dir poco ingenti, il CEC ci tiene a sottolineare che la miglior difesa è l'autotutela, che si può sviluppare in quattro passi:

1) se non siete stati voi ad aver contattato il presunto consulente, chiedetevi come egli sia entrato in possesso del vostro numero di telefono. Diffidate da questi contatti telefonici;

2) diffidate di siti che “appaiono” gestiti in maniera professionale, ma in realtà non lo sono;

3) controllate se sul sito del trader-online siano pubblicate le informazioni previste dalla Consob, (quali la somma minima richiesta per aprire un contro presso il trader-online, come sono eseguite le operazioni d’investimento a cui il consumatore aderisce, quali sono i casi di chiusura automatica del conto in caso di perdite che superano una determinata soglia di sicurezza ecc….);

4) controllate sempre l'archivio degli “avvisi ai risparmiatori” sul sito della Consob per verificare se la piattaforma di trading online che vi interessa è già stata segnalata, visitando il sito http://www.consob.it/web/area-pubblica/occhio-alle-truffe.

Già in passato abbiamo riferito di altri casi eclatanti legati al trading online. È possibile consultare altri nostri consigli a riguardo leggendo anche le notizie pubblicate in precedenza al link: https://www.euroconsumatori.org/it/84136.

Ulteriori informazioni sono disponibili gratuitamente contattando il Centro Europeo Consumatori Italia (sede di Bolzano tel.: 0471-980939 email: info@euroconsumatori.org; sede di Roma tel.: 06-44238090, email: info@eccnet-italia.it).

Si raccomanda comunque, in caso anche di un minimo dubbio, di contattare direttamente la Consob. È inoltre possivile contattare l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) per segnalare eventuali pratiche commerciali scorrette: https://agcm.it/segnala-online/index.
 

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