Il procedimento europeo per le controversie transfrontaliere di modesta entità
Una compagnia aerea italiana smarrisce il bagaglio del valore di 1.200 Euro di un passeggero finlandese; il negozio on-line germanico non spedisce il prodotto high tech ordinato e pagato 900 Euro dal consumatore italiano oppure, sempre lo stesso consumatore italiano, prenota un lussuoso albergo in un'isola greca per scoprire poi che l'albergo assomiglia più ad un ostello.Quando i consumatori non riescono a risolvere questi reclami transfrontalieri in via amichevole, c'è ancora un tentativo che questi possono fare, senza doversi affidare obbligatoriamente ad un avvocato. Si tratta del procedimento europeo per le controversie di modesta entità istituito con il Reg. (CE) n. 861/2007 ed entrato in vigore in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea (con eccezione della Danimarca) il 1° gennaio 2009. Spesso ci si riferisce a questo procedimento anche utilizzando il termine inglese, ovvero European Small Claims Procedure (ESCP). Il meccanismo è stato ideato per migliorare e semplificare l’accesso alla giustizia da parte dei consumatori, consentire loro di far valere i propri diritti nelle cause transfrontaliere e di ottenere nel proprio Stato una sentenza direttamente applicabile in tutta l’UE.
Il procedimento è attivabile per tutte le controversie transfrontaliere che hanno un valore non superiore a 5.000 Euro (esclusi interessi, diritti e spese) e non è necessaria l'assistenza di un avvocato.
Alcune materie sono espressamente escluse da questo procedimento che però è utilizzabile per i problemi "classici" degli acquisti transfrontalieri, quali ad esempio la consegna di beni, il diritto di garanzia, i risarcimenti nel settore di viaggi e vacanze e molti altri ancora. Tra le materie escluse vi sono la materia fiscale, doganale o amministrativa, i testamenti e le successioni, i fallimenti e il diritto del lavoro.
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità funziona in base a moduli standard e si svolge per iscritto, a meno che il tribunale non ritenga necessaria un’audizione durante un'udienza.
Il regolamento prevede quattro moduli standard, disponibili in tutte le lingue dell'Unione Europea. Sul sito internet dell'Atlante Giudiziario europeo in materia civile e anche sul portale europeo per la giustizia elettronica è possibile scaricare questi moduli (si veda a tal proposito i link utili alla fine del foglio informativo).
Il regolamento comunitario n. 861/2007 ha anche introdotto dei termini molto precisi e piuttosto stretti per i singoli atti da compiere in modo da accelerare l'iter del procedimento; sono quindi previsti termini sia per le parti, come anche per il giudice competente.
Una volta individuato il giudice competente (si veda a questo proposito il nostro foglio informativo n. 3 dedicato al foro competente ed il diritto applicabile), il consumatore compilerà il c.d. modulo A, ovvero il modulo di domanda. In questo modulo vanno inseriti i dati del consumatore, della controparte, una descrizione di quanto accaduto e la richiesta del consumatore-attore. Il modulo A dovrebbe essere inoltre corredato di eventuali documenti giustificativi quali ricevute, fatture, corrispondenza eccetera.
Una volta compilato, il modulo A va poi inviato all'organo giurisdizionale competente, designato dal relativo Stato membro. I singoli Paesi hanno previsto formalità diverse per l'invio del modulo; in Italia il modulo deve essere inviato al giudice competente, ovvero il Giudice di Pace, obbligatoriamente con posta raccomandata (non è quindi sufficiente una e-mail o un fax).
Ricevuto il modulo di domanda, il giudice dovrà compilare la parte ad esso riservata nel modulo di replica. Entro 14 giorni, il giudice invia la pratica alla controparte, unitamente al modulo di replica (il modulo n. 3). Il convenuto ha ora 30 giorni per rispondere. Una volta ricevuta la replica, il giudice ne invia una copia al consumatore entro 14 giorni. Nel caso in cui la controparte abbia presentato una domanda riconvenzionale (ovvero, invece di difendersi, rilancia l'accusa al consumatore), chi ha presentato la domanda ha altri 30 giorni per replicare.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle risposte, il giudice deve emettere la sentenza sulla controversia di modesta entità o richiedere ulteriori informazioni in forma scritta a ciascuna delle parti oppure può anche ordinare la comparizione delle parti in un'udienza.
La sentenza emessa al termine del procedimento sarà riconosciuta ed esecutiva in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Se la controparte non si allinea alla sentenza, sarà necessario l'intervento di un avvocato per portarne avanti l'esecuzione.
Le spese amministrative connesse al procedimento variano da 15 a 200 Euro nei vari Paesi e non essendo prevista la necessità della presenza di un avvocato ed avendo il Regolamento comunitario previsto tempi stretti per tutto l'iter, il procedimento dovrebbe essere snello, economico ed efficace.
Non bisogna tuttavia dimenticare che si tratta pur sempre di un procedimento giudiziario. Bisognerà quindi mettere in conto anche gli eventuali costi per una perizia o per una eventuale audizione, se il giudice lo ritiene necessario.
Oltre a ciò, con la sentenza il giudice liquiderà le spese del procedimento e, in caso di soccombenza - nella peggiore delle ipotesi - il consumatore potrebbe dover pagare anche i costi della controparte (nulla vieta alla controparte di farsi assistere da un avvocato).
Per ulteriori informazioni nonché per la compilazione dei moduli, è possibile contattare il Centro Europeo Consumatori Italia – ufficio di Bolzano.
Link utili:
Foglio informativo sul procedimento europeo per le controversie transfrontaliere di modesta entità
Foglio informativo sul foro competente ed il diritto applicabile
Atlante Giudiziario europeo in materia civile
Portale europeo per la giustizia elettronica
Leaflet Procedimento Europeo
Intentare un’azione giudiziaria per far valere i propri diritti nei confronti di una persona o di una società che si trova in un paese europeo diverso dal proprio potrebbe sembrare un’impresa non facile ma così non è grazie all’istituzione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Intentare un’azione giudiziaria per far valere i propri diritti nei confronti di una persona o di una società che si trova in un paese europeo diverso dal proprio potrebbe sembrare un’impresa non facile ma così non è grazie all’istituzione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
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