La responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo
Cosa fare se soggiornate in un albergo e qualcuno Vi sottrae il portafoglio, il Vostro orologio o altri effetti personali? Non Vi resta altro che confidare nel buon esito delle indagini della polizia per trovare il colpevole per poter sperare di recuperare ciò che Vi è stato rubato o in un risarcimento? Non necessariamente, perché la legge prevede che in questi casi è l'albergatore che ne deve rispondere. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste la cosiddetta responsabilità dell'albergatore ed i suoi i limiti e le sue condizioni.Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo (secondo quanto previsto dagli artt. 1783 ss. del codice civile).
Sono considerate "cose portate" in albergo:
- le cose che vi si trovano durante il soggiorno del cliente;
- le cose di cui l'albergatore assume la custodia, fuori dell'albergo, durante il soggiorno del cliente;
- le cose di cui l'albergatore assume la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo al soggiorno.
Sono da considerare "in albergo" anche le cose lasciate nei vari luoghi a disposizione del cliente e, quindi, non solo nei locali di soggiorno personale o collettivo, ma anche nei locali accessori come magazzini, rimesse, giardini, parchi, piscine, ma non invece nei locali estranei al complesso alberghiero.
La responsabilità dell'albergatore per le cose portate dal cliente in albergo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata (ad esempio: prezzo dell'alloggio Euro 50; limite massimo del risarcimento = Euro 50 x 100 = Euro 5.000).
Questo limite non vale invece - e l'albergatore risponde quindi illimitatamente - nel caso in cui:
- le cose siano state consegnate all'albergatore (oppure dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari) in custodia;
- quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare;
- se il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa dell'albergatore stesso.
Sono considerate cose consegnate all'albergatore le cose mobili che il cliente consegna all'albergatore affinché quest'ultimo le custodisca e le restituisca qualora il cliente le richieda. La legge elenca i beni che l'albergatore ha il dovere di accettare in custodia: le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore.
L'albergatore può rifiutare di ricevere oggetti pericolosi (ad esempio sostanze tossiche, oggetti che possono infiammarsi, ecc.), nonché quelli che, considerando l'importanza e le condizioni di gestione dell'albergo, abbiano un valore eccessivo o natura ingombrante.
Infine, l'albergatore può pretendere che gli oggetti gli siano affidati in un involucro chiuso o sigillato.
Il cliente non ha l'obbligo di consegnare gli oggetti di valore portati in albergo all'albergatore affinché questi li custodisca; tuttavia, in caso di sottrazione di tali cose non consegnate in custodia, egli non potrà godere del risarcimento integrale del danno, ma solo entro il limite di cento volte il prezzo dell'alloggio per un giorno (si veda l'esempio precedente).
In ogni caso, il cliente ha l'obbligo di denunciare immediatamente il danno all'albergatore. Oltre a ciò, è consigliabile anche presentare denuncia per furto presso le Autorità di Polizia.
L'albergatore è esonerato dalla responsabilità nei seguenti casi:
- qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo oppure di quelle consegnate all'albergatore è dovuta al cliente, alle persone che lo accompagnano, a quelle che sono al suo servizio o a quelle che gli fanno visita, a forza maggiore o alla natura della cosa;
- qualora il cliente, dopo aver verificato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione della cosa, denunci l'avvenimento all'albergatore con un ritardo ingiustificato, sempreché il danno non sia stato causato per colpa dell'albergatore.
Sono nulli i patto o le dichiarazione destinati ad escludere o limitare in via preventiva la responsabilità dell'albergatore. Non ha quindi alcun valore, ad esempio, un cartello affisso in una camera d'albergo o al ristorante contenente la dicitura: "La direzione dell'albergo declina ogni responsabilità nel caso di furto di oggetti preziosi lasciati in camera".
Automobile parcheggiata nel garage dell'albergo
Il codice civile dispone che la normativa sul deposito in albergo non si applica ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi e agli animali vivi. Quindi, ad esempio, qualora il cliente parcheggi la propria auto nel garage dell'albergo si applica la disciplina sul deposito in generale (artt. 1766 ss. c.c.).
Ulteriori casi disciplinati dalle norme sul deposito in albergo
La legge prevede l'estensione della normativa sulla responsabilità degli albergatori agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
Ciò significano che vi rientrano anche, ad esempio, i campeggi turistici organizzati, una sala da ballo provvista di buffet, le imprese di produzione ed esercizio dei teatri pubblici o privati.
In generale queste garanzie valgono quindi per ogni attività imprenditoriale di tal natura da implicare, avuto riguardo all'uso, la necessità di liberare il cliente dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con se, al fine di agevolare il godimento del servizio.
Le norme contenute nel codice civile italiano hanno ratificato e dato esecuzione alla convenzione europea, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962, sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo disciplinandola in modo uniforme. La tutela appena descritta è prevista per tutti i consumatori-turisti che subiscono un furto in un albergo che si trova in uno dei Paesi che ha aderito alla convenzione citata.
Lettera tipo responsabilità dell'albergatore