Viaggi in treno, autobus e nave
Diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario
Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 prevede una serie di diritti per i passeggeri nel trasporto ferroviario.
Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus
Il 1° marzo 2013 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 181/2011 che prevede una serie di nuovi diritti per i passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
Trasporto per vie navigabili: diritti dei passeggeri
Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 disciplina i diritti dei viaggiatori che decidono di avvalersi di forme di trasporto per vie navigabili.
Incidenti in mare - i diritti dei passeggeri
Il Regolamento (CE) n. 392/2009 disciplina la responsabilità del vettore nei confronti dei passeggeri, del loro bagaglio, dei loro veicoli e di eventuali ausili alla mobilità in caso di incidente in mare.
I diritti dei viaggiatori
La normativa europea tutela i passeggeri che viaggiano nell'ambito dell'Unione Europea a bordi di treni, autobus, navi ed aerei riconoscendo loro dei diritti qualora incorrano in inconvenienti durante il tragitto. Le irregolarità del viaggio possono riguardare le ipotesi di ritardo e di cancellazione così come i casi di perdita o danneggiamento di bagagli ed infine le circostanze dannose derivanti da incidenti. Questi diritti sono riconosciuti soprattutto dai Regolamenti europei ossia la fonte legislativa europea direttamente applicabile in ogni Stato membro: di conseguenza, essi sono identitci per tutti i passeggeri all'interno dei confini UE e, dunque, indipendentemente dal fatto che la valigia venga persa a Praga o che il volo venga cancellato a Parigi.