Pronto Consumatore - Edizione Europa Maggio 2021
Supplemento all'edizione del Pronto Consumatore (Bollettino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano) n. 36 - redazione: Centro Europeo Consumatori, ufficio di Bolzano
Supplemento all'edizione del Pronto Consumatore (Bollettino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano) n. 36 - redazione: Centro Europeo Consumatori, ufficio di Bolzano
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Pronto Consumatore - Edizione Europa maggio 2021
MASCHERINE FFP2Le precauzioni da adottare per acquistarle in sicurezza
Le mascherine FFP2 sono ormai divenute un oggetto della nostra quotidianità ed è obbligatorio indossarle in molti ambiti. Sono, però, all’ordine del giorno notizie che riguardano sequestri di lotti di mascherine, in quanto non conformi con i criteri della classificazione FFP2, nonostante la marchiatura CE: non proteggerebbero quindi le persone quanto dovuto. Per ovviare a questo problema, esiste uno strumento online della Commissione Europea che aiuta a chiarirsi le idee sull’affidabilità della propria mascherina FFP2, con pochi clic, visitando il sito del database NANDO al link: https://bit.ly/3gv0uNr. Nel nostro comunicato stampa è possibile leggere ulteriori informazioni.VOUCHER COVID
A quando il rimborso?
Chi aveva prenotato una vacanza per Pasqua 2020, ha dovuto rinunciarvi a causa della pandemia in corso. Una normativa emergenziale aveva dato agli operatori turistici la possibilità di emettere un voucher anziché rimborsare le vacanze annullate; in molti non sono ancora stati in grado di utilizzare i loro voucher e si domandano se possano richiederne il rimborso in contanti.Anche se buona parte dei voucher emessi nel 2020 riporta una validità di 12 mesi, questa è stata estesa a 18 mesi dalla data di emissione a seguito della conversione in legge del decreto Rilancio; detta conversione ne ha anche espressamente previsto la rimborsabilità in caso di parziale o mancato utilizzo, per contratti che si sarebbero dovuti eseguire tra l'11 marzo e il 30 settembre 2020 e la cui risoluzione sia avvenuta entro il 31 luglio 2020. Per approfondimenti: https://bit.ly/3xiLgku.
Si sta tuttavia prospettando un'altra modifica a danno dei consumatori. Con la conversione in legge del decreto Sostegni prevista per la seconda metà di maggio, la validità dei voucher sarà con ogni probabilità estesa a 24 mesi e verrà contestualmente differita nel tempo la possibilità di rimborso: https://www.euroconsumatori.org/it/news_it/646.
OCCHIO ALLA TRUFFA
La nostra rubrica
Il web è utilissimo per venire a conoscenza di opportunità, per rimanere aggiornati con tutti i propri interessi e con le notizie del mondo intero. Ma è anche pieno di insidie, se non si sa usare la rete nel modo corretto. Per questo curiamo una rubrica, “Occhio alla truffa”, in cui vi raccontiamo dei casi reali di truffe accadute, così che possiate farne tesoro ed evitare di cadere negli stessi tranelli. Potete leggere la rubrica qui.CASO DEL MESE
Nell'ottobre dello scorso anno, un consumatore italiano ha inserito un annuncio su una piattaforma online tedesca che gestisce offerte di affitto e vendita di appartamenti, facendo affidamento sull‘offerta della piattaforma che lo aveva attirato con le parole "Trova un acquirente o un inquilino ora gratuitamente". Tuttavia, il consumatore ha presto notato che il suo annuncio non stava avendo effetti, perciò ha smesso di utilizzare il servizio. A gennaio, però, ha scoperto di aver apparentemente sottoscritto un abbonamento a pagamento, per il quale ha dovuto pagare poco meno di 180 Euro. Il consumatore si è opposto alla richiesta di pagamento, ma il prezzo da pagare è salito a oltre 400 Euro a causa di ulteriori spese per il recupero crediti.
Il consumatore si è quindi rivolto al Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia, che ha cercato di ricostruire il processo di registrazione ed è giunto alla conclusione che gli utenti di questa piattaforma non sono stati effettivamente informati in modo chiaro e inequivocabile prima della conclusione del contratto. Come di consueto nelle controversie transfrontaliere gestite dal CEC, il caso è stato passato ai colleghi del CEC Germania, che hanno evidenziato all'operatore della piattaforma il fatto che, al momento della registrazione, non ci fossero informazioni sufficienti sull'obbligo di pagare. Dopo un primo rifiuto, grazie alla persistenza dei colleghi del CEC Germania, l‘imprenditore ha infine accettato la richiesta di rimborso per più di 417 Euro.