Pronto Consumatore Edizione Europa Gennaio 2015
Supplemento all'edizione del Pronto Consumatore (Bollettino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano) n. 4 - redazione: Centro Europeo Consumatori, ufficio di BolzanoVIAGGI
L'Antitrust sanziona diversi tour operator italiani
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è recentemente occupata dell'annullamento di alcuni pacchetti turistici in seguito all'invito del Ministero degli Esteri a non recarsi in Egitto a causa delle tensioni politiche e sociali. In quella situazione svariati tour operator italiani non hanno rimborsato l'intero prezzo della vacanza ai consumatori e/o proposto mete alternative alle stesse condizioni di prezzo.A conclusione delle istruttorie l'Autorità Antitrust ha accettato gli impegni di 6 operatori per rimborsare i viaggi in Egitto, a suo tempo annullati. l tour operator si sono vincolati così a restituire ai clienti le somme trattenute a seguito dell'annullamento dei viaggi in Egitto; a informare in futuro, tramite il proprio sito di eventuali controindicazioni per le destinazioni oggetto dei pacchetti turistici pubblicizzati; e infine, a inserire sul sito e nei cataloghi cartacei la previsione del rimborso integrale del prezzo versato per il pacchetto turistico, in caso di annullamento del viaggio per causa non imputabile al consumatore.
Negli altri casi, l'AGCM ha giudicato una pratica commerciale aggressiva la condotta tenuta dagli operatori che, a seguito dell'annullamento dei viaggi in Egitto, avevano trattenuto parte delle somme versate dai turisti; nonché una pratica commerciale scorretta la mancata informativa - nei siti internet dei tour operator - sullo stato socio-politico di quel Paese, la cui conoscenza è stata considerata essenziale ai fini di una decisione consapevole e avveduta dei consumatori.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Centro Europeo Consumatori (CEC).
COMMERCIO ELETTRONICO
Gesù Bambino acquista online, ma il regalo non piace... Come funziona il diritto di recesso?
Bel pensiero, ma non azzeccato! A chi non è mai successo di scartare un regalo che non ha fatto scaturire grande gioia: pantaloni troppo stretti, una maglietta troppo grande, una monotona cravatta, un doppione dell'ultimo DVD del nostro film preferito.Normalmente, anche per gli acquisti di Natale, vale il comune periodo di recesso di 14 giorni dalla consegna della merce. Può tuttavia essere che il venditore on-line non sia ancora al corrente del fatto che a partire dal 13 giugno di quest'anno le disposizioni normative sono cambiate e che abbia ancora sul proprio sito le condizioni contrattuali non aggiornate alle modifiche legistlative: ad esempio un periodo di recesso di solamente 10 giorni oppure la necessità di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Quando il consumatore non viene informato correttamente a proposito del proprio diritto di recesso, il termine per esercitarlo scade 12 mesi dopo la fine degli iniziali 14 giorni a disposizione. Se il venditore fornisce queste informazioni in un qualsiasi momento all'interno di questo periodo, il diritto di recesso termina 14 giorni dopo la ricezione delle informazioni.
Leggete sul sito del CEC cos'altro c'è da sapere sull'esercizio del diritto di recesso.
Caso del mese
Un consumatore francese aveva acquistato presse un agente di viaggio della sua città dei biglietti per il traghetto operato da una compagnia italiana per il Marocco. Al momento di partire con la sua famiglia per la propria vacanza, la brutta sorpresa: a causa del maltempo la traversata dal porto francese non era possibile ed anche per i giorni successivi non c'era nessun miglioramento del tempo in vista. Per non rischiare di passare gran parte della vacanza fermi al porto, il consumatore ha deciso di guidare per 1.500 chilometri dal porto francese fino alla punta meridionale della Spagna per prendere il traghetto (di una compagnia diversa) ed attraversare lo Stretto di Gibilterra. Quando ha richiesto il rimborso del prezzo del biglietto, la compagnia di navigazione italiana gli ha offerto soltano un buono per una nuova prenotazione. A quel punto il consumatore si è rivolto al Centro Europeo Consumatori Francia.Il Regolamento (UE) 1177/2010 sui diritti dei passeggeri delle navi prevede per i casi di partenze cancellate che i passeggeri, qualora rinuncino al trasporto alternativo non appena possibile, spetta il rimborso integrale del prezzo del biglietto. Un buono può sostituire il rimborso solo se il passeggeri vi acconsente. In seguito all'intervento anche la compagnia di navigazione si è ravveduta ed ha rimborsato il prezzo del biglietto tramite bonifico bancario.